Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La tempesta perfetta delle materie plastiche, in particolare del PET
di Alberto PIEROBON
TAR Veneto Sez. II n. 694 del 30 luglio 2020
Beni culturali. Vincoli diretti ed indiretti
L'ordinamento conosce due distinte forme di tutela, comunemente nota come “vincolo”, dei beni immobili di interesse culturale. In primo luogo, v’è il cd. vincolo diretto, che riguarda “le cose immobili... che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”: esso grava per legge sugli immobili di tal tipo che appartengano “allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro”, sì che il relativo decreto ha natura ricognitiva, e assume lo scopo pratico di consentire una trascrizione con efficacia pubblicitaria nei registri immobiliari, mentre va costituito con un apposito provvedimento, di carattere stavolta costitutivo, se il bene immobile appartiene a soggetti diversi da quelli elencati. Così il vigente art. 10 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n°42, in sostanza riproduttivo delle abrogate norme degli artt. 1 e 3 della l. 1 giugno 1939 n°1089. Esiste poi il cd. vincolo indiretto, in base al quale “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”, così come previsto ora dall’art. 45 comma 1 del citato d. lgs. 42/2004 e in precedenza dall’art. 21 della l. 1089/1939. E’ il vincolo volto a proteggere la cd. “quinta”, ovvero il contesto in cui il bene culturale si inserisce: si fa l’esempio di un palazzo storico concepito come sito al centro di un’area libera, che perderebbe la propria identità se venisse circondato da costruzioni moderne su quell’area realizzate.
Cass. Sez. III n. 23492 del 3 agosto 2020 (CC 1 lug 2020)
Pres. Aceto Andronio Ric. Meccariello
Caccia e animali. Contravvenzione punita dall’art. 30, comma 1, lettera h), legge 157\1992
Con l’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992 il legislatore si propone di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna indipendentemente dall’abbattimento o meno degli animali, con anticipazione della soglia di punibilità, costituendo la relativa fattispecie un reato di pericolo (nella fattispecie, il Tribunale ha costatato che le gabbie presenti su un fondo erano munite di un meccanismo di chiusura a scatto e di un uncino per l’adescamento, e ha altresì riscontrato in una di esse pezzetti di anguria evidentemente impiegati come esche per attrarre gli animali).
TAR Toscana Sez. III n. 987 del 27 luglio 2020
Urbanistica.Esonero dal costo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale
In materia edilizia l'esonero dal costo di costruzione previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti attinenti, il primo al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare e, il secondo, al fatto che le opere debbano essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione pubblica volta alla cura di interessi pubblici. La ratio dell’art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede l'esenzione dal contributo di costruzione "per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti", è allora finalizzata, da un lato, ad agevolare l'esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità, dall'altro, ad evitare che il soggetto che interviene per l'istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dell'opera, atteso che il beneficio dello sgravio si traduce in un abbattimento dei costi a cui corrisponde un minore aggravio di oneri per gli utenti.
Cass. Sez. III n. 23483 del 3 agosto 2020 (UP 1 lug 2020)
Pres. Aceto Scarcella Ric. Vitiello
Rifiuti.Attività di recupero ed AUA
L’unica possibilità di non avvalersi dell’AUA si verifica qualora “si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale”, come prevede espressamente il richiamato co. 3 dell’art. 3, d.P.R. 59 del 2013. Questo significa che, una volta ottenuto – con il decorso del termine di gg. 90, il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex artt. 214/216 TUA) – legittimamente può iniziarsi a svolgere un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.
Corte EDU Sez. II 4 agosto 2020
CASE OF KAMINSKAS v. LITHUANIA
(Application no. 44817/18)
Urbanistica.Ordine di demolizione e diritto all'abitazione
Non viola la CEDU l’ordine di demolizione di un manufatto in area protetta anche se si tratta dell’unica abitazione di soggetto proprietario anziano, malato e di basso reddito
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