Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 48391 del 24 ottobre 2018 (UP 13 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. Manganaro
Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico
L’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 526 del 16 ottobre 2018
Ambiente in genere.Ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari
I presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari sono la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; pertanto, è illegittima l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni permanenti o quando non sia stata previamente accertata l’esistenza di oggettive ragioni di urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della salute pubblica (fattispecie in tema di divieto di pascolo in area industriale dismessa)
Cass. Sez. III n. 48397 del 24 ottobre 2018 (CC 26 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. PM in proc. Trasi
Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall’art. 256 d.lgs. 152 del 2006 per l’illecita gestione di rifiuti.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5775 del 3 ottobre 2018
Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
In base al D.Lgs. n. 152/2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità
Cass. Sez. III n. 49703 del 30 ottobre 2018 (Ud 5 lug 2018)
Pres. Savani Est. Di Stasi Ric. Zubani
Caccia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è, quindi, rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5819 del 8 ottobre 2018
Rifiuti.Valutazione di impatto ambientale
Il principio dell’autonoma lesività ed impugnabilità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale non può essere messo in discussione, risultando addirittura codificato all’art. 27, comma 1, D.Lgs. 152/06 a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 2, D.L. 16.1.2008, n. 4, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giungo 2017 n. 104 - applicabile ratione temporis al presente giudizio - in base al quale il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è soggetto a pubblicazione dalla quale “decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)
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