Caccia e animali.Reato di cui all’art. 727 cod. pen.
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Cass. Sez. III n. 36713 del 8 ottobre 2021 (UP 24 feb 2021)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. Urso
Caccia e animali.Reato di cui all’art. 727 cod. pen.
Pur esprimendo l'inserimento, nel novellato testo dell’art. 727 cod. pen., del requisito della "sofferenza" (fisica o psichica), la chiara scelta legislativa di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta sol perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro, ed al contempo assolvendo l’attributo della “gravità” alla funzione di rendere oggettiva la sofferenza percepita dall'animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto, non vi è dubbio, tuttavia, che pretendendo la norma una corrispondenza biunivoca tra la sofferenza dell'animale e le modalità della sua detenzione, è dall'analisi di queste ultime e dal grado di incompatibilità con la natura dell'animale stesso che deve essere desunta la gravità del patimento inflittogli.
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Rapporto tra convenzione urbanistica e piano di lottizzazione
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7237 del 28 ottobre 2021
Urbanistica.Rapporto tra convenzione urbanistica e piano di lottizzazione
La funzione della convenzione urbanistica non è di integrare la disciplina urbanistica, di per sé completa, ma di definire nel dettaglio gli impegni delle parti, e principalmente dei privati, in vista del conseguimento dell’equilibrio nello scambio di utilità; essa pertanto è autonoma e distinta dal Piano di lottizzazione cui accede, in quanto rappresenta solo una delle eventuali attività che possono concretizzarsi dopo l’approvazione di quest’ultimo
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Ambiente in genere.Svolgimento della procedura di VAS
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TAR Friuli VG Sez. I n. 294 del 29 settembre 2021
Ambiente in genere.Svolgimento della procedura di VAS
Riguardo al “momento” di svolgimento della procedura di VAS tale valutazione deve essere effettuata prima dell’approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l’art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione. La procedura di VAS - quale passaggio endo-procedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita primadell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.
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Acque.Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane
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Corte di giustizia (Sesta Sezione) 6 ottobre 2021
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue»
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Aria.Installazione o esercizio di stabilimento senza autorizzazione
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Cass. Sez. III n. 37566 del 15 ottobre 2021 (UP 20 lug 2021)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Felletti
Aria. Reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha sostituito con continuità normativa l’art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), che punisce, per quanto qui rileva, chi “inizia ad installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione” ha natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino al rilascio della prescritta autorizzazione. La norma è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a che il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo
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Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica
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TAR Toscana Sez. II n.1265 del 4 ottobre 2021
Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica
Un obbligo convenzionale di bonifica, giustificato nella complessiva dinamica dei rapporti tra le parti, non può ritenersi illegittimo per violazione del richiamato principio “chi inquina paga”, giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione
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- Rifiuti.Illecita gestione
- Alimenti.Vendita di pane parzialmente cotto
- Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva del proprietario dell’area
- Rumore.Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
- Urbanistica.Barbecue in muratura
- Urbanistica.Sequestro immobile abusivo
- Urbanistica.Agibilità degli immobili
- Rifiuti.Abbandono recinzione del fondo e responsabilità del proprietario
- Rifiuti.Responsabilità amministratore di diritto di una società
- Ambiente in genere.VIA e VAS e principio di precauzione
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