Ambiente in genere.Aria e rumore nelle aree urbane, il grido di allarme della UE: normative inadeguate e carenze di applicazione
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Aria e rumore nelle aree urbane, il grido di allarme della UE: normative inadeguate e carenze di applicazione
di Gianfranco AMENDOLA
Urbanistica. Condono e parere della Soprintendenza
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Consiglio di Stato Sez. II n. 831 del 3 febbraio 2025
Urbanistica. Condono e parere della Soprintendenza
Il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito dei procedimenti di condono ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica. Esso ha, quindi, natura vincolante con conseguente impossibilità per l’amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di parere negativo. Il parere favorevole dalla Commissione comunale per il paesaggio non può avere l’effetto di limitare o condizionare l’apprezzamento tecnico-discrezionale della Soprintendenza che diversamente sarebbe deprivata della sua funzione di tutela.
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Beni culturali.Attestato di libera circolazione di un bene culturale e potere di autotutela
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Attestato di libera circolazione di un bene culturale e potere di autotutela. Dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 21 nonies, c. 1, l. 241/1990 (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296)
di Federica CAMPOLO
Rifiuti. Materiale da scavo
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Consiglio di Stato Sez. II n. 865 del 4 febbraio 2025
Rifiuti.Materiale da scavo
La tesi secondo cui il materiale impiegato nel ciclo produttivo di un’impresa deve essere qualificato come materia prima anche se scaturisce, quale elemento di risulta, dal ciclo produttivo di un’altra impresa, è smentito dal dato normativo. L’art. 185, comma 4, d.lgs 152/2006 prevede, in particolare, che “il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, co. 1, lettera a), 184 bis e 184 ter”. Sulla base della disposizione sopra citata, l’individuazione del regime giuridico del materiale da scavo presuppone la previa qualificazione del medesimo quale rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale, secondo il seguente ordine: a) in via preliminare, occorre valutare se esso costituisca rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), ossia se si tratti di materiale “di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”; b) in caso di esito negativo dell’accertamento sub a), occorre valutare se costituisca un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis in quanto: b.1) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b.2) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; b.3) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; b.4) l’ulteriore utilizzo è legale; c) ove siano soddisfatti i requisiti sub b) il materiale da scavo, ottenuto come sottoprodotto, può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni stabilite dall’art. 186 ratione temporis vigente, le quali devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista (art. 186 comma 4); d) se, invece, il materiale non soddisfa né le condizioni sub a) né quelle b), è possibile escluderne la qualità di rifiuto, sussistendo i presupposti indicati dall’art. 184 ter. In tal caso, potrà essere qualificato come materia prima ed essere reimpiegato senza necessità dell’allegazione di un progetto di riutilizzo.
Rumore.Requisiti per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.
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Cass. Sez. III n. 8076 del 27 febbraio 2025 (Cc 4 feb 2025)
Pres. Di Nicola Est. Liberati Ric. PM in proc. Rosina
Rumore.Requisiti per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto
Ambiente in genere. Tutela dell'ambiente e del paesaggio
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Consiglio di Stato Sez. VI n.902 del 5 febbraio 2025
Ambiente in genere. Tutela dell'ambiente e del paesaggio
Le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell’ambiente esercitano una discrezionalità amplissima, in quanto correlata a valori primari di rango costituzionale ed internazionale, rispetto ai quali la ponderazione degli interessi privati non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto sia stato contenuto al minimo possibile, collocandosi tale valutazione all’interno della tutela costituzionale del paesaggio. Ne consegue che, gravando la tutela ambientale e paesaggistica su un bene complesso ed unitario, anche se non necessariamente omogeneo (non a caso questo termine è stato espunto dalla legge), l’avvenuta edificazione, il degrado, l’antropizzazione di una determinata area non costituiscono ragioni sufficienti per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici e culturali ad essa legati, per i profili espressivi di “identità” ambientale, storico e paesaggistica che vi si ritrovano. Il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l’interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori
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- Urbanistica.Lottizzazione abusiva e legittimità della confisca in caso di prescrizione nonostante l'incompletezza dell'istruttoria
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