Ambiente in genere. Sugli obblighi che gravano sugli Stati membri per evitare il degrado degli habitat naturali e sul rimedio dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3945 del 30 aprile 2024
Ambiente in genere. Sugli obblighi che gravano sugli Stati membri per evitare il degrado degli habitat naturali e sul rimedio dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un’istanza-diffida per l’adozione di misure per evitare tale degrado da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell’ambiente, le amministrazioni competenti hanno l’obbligo di provvedere, anche ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, all’adozione di autonome e ulteriori “opportune misure”. Pertanto, non possono limitarsi a documentare l’adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure “proattive” e “opportune”, ovvero “non formali” e, dunque, “effettive” “efficaci” e “adeguate”, con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell’art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano “opportune”, ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette “opportune misure”. L’adeguatezza delle misure e, quindi, l’efficacia dell’adempimento, dovrà essere misurata in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado.
Urbanistica.Legittimazione alla presentazione della domanda di condono
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Cass. Sez. III n. 16178 del 18 aprile 2024 (CC 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Licciardi
Urbanistica.Legittimazione alla presentazione della domanda di condono
Premessa la diversa disciplina circa la legittimazione attiva, dettata in ordine alla richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 - atteso che il primo comma del citato articolo 36 fissa un ambito di operatività della legittimazione alquanto peculiare quanto ai tempi di proponibilità della domanda di sanatoria e al novero dei soggetti interessati, essendo in proposito alternativamente inclusi sia il proprietario che il responsabile dell’abuso (solo fino alla scadenza del termine di cui agli artt. 31 comma 3, 33 comma 1 DPR 380/01 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative) –, va osservato come incida sulla legittimazione di chi può proporre la diversa e distinta domanda di condono la titolarità del bene al momento della proposizione della medesima. Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell’art. 32 comma 25 del D. L. 269/2003, convertito con legge 326/2003, per la disciplina del condono stabilita con tali previsioni normative (cd. terzo condono) si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Consegue che operano, in ordine ai soggetti che possono proporre domanda di condono, le indicazioni già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al secondo condono (del 1994), secondo le quali legittimati alla presentazione dell'istanza di condono sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esclusione dei figli del proprietario, salvo ipotesi di tipo successorio
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Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
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Corte costituzionale n. 82 del 10 maggio 2024
Oggetto: Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’art. 6, c. 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal loro utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi - Denunciata introduzione di una deroga alle disposizioni relative alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali - Denunciata applicazione della previsione a tutti i parcheggi a uso pubblico in contrasto con la normativa statale riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA dei parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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Rifiuti.Custode giudiziario ed obblighi di rimozione
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Consiglio di Stato Sez. II n. 3257 del 9 aprile 2024
Rifiuti.Custode giudiziario ed obblighi di rimozione
La responsabilità alla rimozione dei rifiuti grava sul custode giudiziario di immobile sottoposto a pignoramento immobiliare, quando all’interno dell’immobile pignorato si trovino rifiuti da inviare a smaltimento; la circostanza che il custode giudiziario non assuma formalmente la custodia di tali rifiuti, oltre che essere indifferente ai fini della consumazione dell’illecito, contribuisce, semmai, ad aggravare la posizione del custode dell’immobile pignorato, che in tal modo assume un atteggiamento di dichiarato e voluto disinteresse verso i rifiuti, che per questo divengono “abbandonati” e “incontrollati”.
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Ambiente in genere.Azione di risarcimento dei danni per responsabilità dello Stato italiano in materia di contrasto al cambiamento climatico di origine antropica
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Il cigno verde e la separazione dei poteri
(nota a sentenza Tribunale civile di Roma del , sez. II, causa n. 39415 del 2021)
di Giuseppe TROPEA
Urbanistica.Nozione di sagoma
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TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 256 del 28 marzo 2024
Urbanistica.Nozione di sagoma
Per "sagoma" si intende la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti; mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne
- Urbanistica.Esecuzione del sequestro impeditivo
- Urbanistica.Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
- Alimenti.Vendita di prosciutti contaminati da insetticidi
- Urbanistica.Vincolo alberghiero
- Urbanistica.Destinatari ordine di demolizione
- Beni ambientali.Installazioni esterne di cui al punto A17 allegato A al dpr 31 del 2017
- Rifiuti.Responsabile tecnico
- Beni ambientali.Su un caso di eccesso di potere per sviamento e sulla necessità di esaminare le alternative possibili in materia di V.A.S.
- Urbanistica.Scelte urbanistiche di piano e loro motivazione
- Rifiuti.Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
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