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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Urbanistica.Demolizione e irrilevanza della declaratoria di prescrizione per frazioni della condotta

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 30 Gennaio 2024
Visite: 1701

Cass. Sez. III n. 690 del 9 gennaio 2024 (CC 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Favicchio
Urbanistica.Demolizione e irrilevanza della declaratoria di prescrizione per frazioni della condotta             

Il fatto che l’autore del reato di cui all’art. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001, venga processato e condannato tante volte quante sono quelle nelle quali ha ripreso l’attività precedentemente interrotta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nulla toglie all’unicità dell’oggetto materiale della condotta e del disegno criminoso che ne lega le singole porzioni, sicché non viola in alcun modo il divieto di un secondo giudizio il giudice che ordini la demolizione dell’intero manufatto abusivo, anche se oggetto di cognizione è solo l’ultima frazione della condotta; del resto, l’accertata abusività delle “frazioni” precedenti “contagia” anche quelle successive con la conseguente necessità di demolire il fabbricato nella sua interezza; né - del resto - l’ordine di demolizione è una pena, sicché nemmeno si può affermare che l’autore dell’abuso venga punito più volte per lo stesso fatto. Va piuttosto ricordato che la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva

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Beni culturali.Legge 22 gennaio 2024 n. 6

Dettagli
Categoria principale: Beni Culturali
Categoria: Legislazione nazionale
Pubblicato: 30 Gennaio 2024
Visite: 2286

LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6 
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale

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Beni ambientali.Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 30 Gennaio 2024
Visite: 3149

TAR Campania (SA) Sez. II n. 73 del 3 gennaio 2024
Beni ambientali.Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici

La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio

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Acque.Depuratore comunale e responsabilità del sindaco

Dettagli
Categoria principale: Acque
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 29 Gennaio 2024
Visite: 3881

Cass. Sez. III n. 1451 del 12 gennaio 2024 (UP 20 ott 2023)
Pres. Sarno Rel. Galanti Ric. Vinci
Acque.Depuratore comunale e responsabilità del sindaco

La decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. Quello di cui all’articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente «l'attitudine a cagionare effetti dannosi», sussistente nel caso di uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico (fattispecie relativa alla condotta di un sindaco il quale non aveva evitato che i reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine).

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Urbanistica.Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 29 Gennaio 2024
Visite: 3081

Consiglio di Stato Sez. VI  n. 10798 del 14 dicembre 2023
Urbanistica.Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta

Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

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Urbanistica.Conseguenze della mancata demolizione di un immobile abusivo

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 29 Gennaio 2024
Visite: 4643

Consiglio di Stato Sez. II n. 806 del 25 gennaio 2024
Urbanistica.Conseguenze della mancata demolizione di un immobile abusivo

In linea generale il proprietario non ha più alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine dei 90 giorni, spettando alla discrezionalità dell’Amministrazione di valutare se coinvolgerlo ulteriormente nella stessa. Quanto alla possibilità di chiedere una sanatoria, l’art. 36, comma 1, del medesimo T.u.e., consente la presentazione della relativa istanza «fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative» e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34. Le possibili variabili a tale -condiviso- schema ricostruttivo generale conseguono alle difficoltà dei Comuni di dare seguito alle sanzioni ripristinatorie, come dimostrato dalla sempre denunciata scarsa incidenza casistica degli abusi concretamente demoliti rispetto a quelli effettivamente accertati. Nella prassi, cioè, accade sovente che i provvedimenti ripristinatori rimangano lettera morta per incapacità, semplice inerzia, ovvero addirittura scelta consapevole dell’amministrazione procedente. La meccanicistica applicazione dei principi di diritto poc’anzi enunciati finirebbe dunque per determinare un incredibile quantitativo di situazioni nelle quali, a prescindere da qualsivoglia analisi del caso concreto, lo stato di diritto non corrisponde allo stato di fatto, a discapito delle più elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche. Vero è che la formulazione della norma non sembra lasciare spazio a momenti interruttivi della sequenza procedimentale che consegue all’avvenuta adozione dell’ingiunzione a demolire. Si ritiene tuttavia che l’effetto acquisitivo, seppure immediato, sia da considerare sottoposto ad una sorta di ineludibile condizione sospensiva, da ravvisare nel formale accertamento dell’inottemperanza, notificato «all’interessato» (art. 31, comma 4). L’applicazione della sanzione ablatoria, peraltro, in ragione della sua massima afflittività, presuppone necessariamente l’apertura di una parentesi accertativa/informativa che da un lato consente all’amministrazione di verificare l’elemento materiale dell’illecito, dall’altro mette il suo autore in condizione di difendersi, potendo trattarsi del nudo proprietario, estraneo e finanche inconsapevole della prima fase del procedimento. Essa risponde dunque ad esigenze di garanzia di difesa, ma anche a logiche di risparmio, stante che l’avvenuta demolizione spontanea, seppure tardiva, soddisfa pienamente e a costo zero le esigenze di buon governo del territorio dell’Amministrazione vigilante. (segnalazione M. Federici). 

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  • Urbanistica.Edilizia libera manutenzione straordinaria ristrutturazione edilizia e articolo 119 comma 13 ter del dl 34-2020
  • Urbanistica.Sovradimensionamento degli standard minimi dm 1444 del 1968
  • Urbanistica.Ordine di demolizione e prescrizione
  • Rifiuti.Ordine di bonifica di un sito contaminato e individuazione del responsabile
  • Alimenti.Immissione sul mercato di prodotti alimentari sfusi non regolamentari
  • Beni ambientali.Impianti da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio
  • Urbanistica.La demolizione riguarda il manufatto intero non rilevando la revoca per prescrizione riferita a porzioni di edificio
  • Urbanistica.Voltura della concessione edilizia    
  • Beni ambientali.Interventi di ristrutturazione edilizia e necessità autorizzazione paesaggistica
  • Urbanistica.Istanza di sanatoria e demolizione

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