Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31959 del 13 novembre 2020 (CC 14 set 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Conte
Ambiente in genere. AIA e produzione alcool etilico
L’alcool etilico non va ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali rispetto ai quali resterebbe esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo sì che per la sua produzione è necessario munirsi di munirsi di autorizzazione integrata ambientale.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7509 del 27 novembre 2020
Rifiuti.Responsabilità del produttore
La responsabilità del produttore, non costituisce quindi una responsabilità per l’altrui illecito ma una responsabilità colposa per violazione di una specifica regola di cautela connessa all’esercizio di attività imprenditoriale. L’estensione della posizione di garanzia a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti poggia sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 178 e 188 del d.lgs. n. 152/2006, sul principio comunitario “chi inquina paga”, di cui all’art. 174, par. 2, del Trattato CE, allo scopo di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente
Corte costituzionale sent. 246 del 25 novembre 2020
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Veneto - Canoni per l'utilizzo del demanio idrico - Previsione che, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Corte costituzionale sent. 247 del 25 novembre 2020
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio - Cambio di destinazione d'uso - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d'uso di tali immobili, sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.
Approvazione del Comune di una variante al Piano degli interventi comunali [P.I.] - Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, qualora il cambio di destinazione d'uso di tali immobili sia riconosciuto, da parte del Comune, di interesse pubblico e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste.
Procedimento amministrativo - Disposizioni per l'applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive - Attivazione da parte del richiedente, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, di una conferenza di servizi finalizzata a individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. II n. 6768 del 3 novembre 2020
Urbanistica.Installazione di roulotte, camper e case mobili
Per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del T.U. dell’edilizia, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e, come nella specie, case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, solo ove diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono; laddove, diversamente, l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire.
Consiglio di Stato Sez. II n. 6762 del 2 novembre 2020
Urbanistica.Varianti per il recupero dei nuclei edilizi abusivi
Anche le varianti per il recupero dei nuclei edilizi abusivi rientrano nell’ampia discrezionalità immanente nell’esercizio del potere pianificatorio urbanistico comunale; con la conseguenza che non può essere predicato il carattere di obbligatorietà, quanto alla redazione di varianti per il recupero degli insediamenti abusivi (che discende, infatti, dall’art. 29 della legge n. 47 del 1985; laddove la perimetrazione dei nuclei abusivi, così come la successiva approvazione della variante rientrano nel potere pianificatorio discrezionale del Consiglio comunale, che esercita in tal caso la discrezionalità in funzione del recupero di una situazione creatasi in via di fatto, ma che tenga conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale). La ratio di tali norme non è, infatti, quella di imporre alle amministrazioni comunali l'obbligo di considerare gli insediamenti abusivi a fini del recupero; bensì quella di introdurre una additiva – e speciale – tipologia di variante accanto a quelle già contemplate dall'ordinamento urbanistico; con la conseguenza che le amministrazioni interessate hanno una mera facoltà – e non un obbligo – di contemplare all'interno delle varianti generali gli insediamenti abusivi.
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