Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n.276 del 13 gennaio 2020
Rifiuti.Ecotasse
L'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20 del tributo speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica.
L’Arera e il nuovo metodo tariffario rifiuti
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. VI n.320 del 13 gennaio 2020
Beni Culturali.Sanzione di cui all’art. 160, comma 4 d.lgs. 42\2004
La misura della sanzione pecuniaria, comminabile ai sensi dell'art. 160, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, è espressione di discrezionalità tecnica. L'Amministrazione, nel determinare il "valore della cosa perduta", deve avere riguardo, secondo i principi generali di ragionevolezza e gradualità, alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze.
Cass. Sez. III n. 2686 del 23 gennaio 2020 (UP 20 nov 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Guarino
Rifiuti.Reato di cui agli articoli 242 e 257 d.lgs. 152/2006
ll reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento
TAR Campania (NA) Sez. VII n.166 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Standard massimo di edificabilità
La volumetria preesistente ovvero assentita costituisce lo standard massimo di edificabilità, nel senso che sussiste la possibilità di utilizzare tale volumetria soltanto in parte, essendo intento del legislatore impedire aumenti della complessiva cubatura degli edifici (esistenti o assentiti), ma non diminuzioni della stessa.
Cass. Sez. III n. 2199 del 21 gennaio 2020 (UP 19 nov 2019)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Trionfanti
Rifiuti.Obbligo di rimozione di cui all’art. 255 TUA
L'obbligo di rimozione cui si riferisce l’illecito contravvenzionale di cui all’art. 255, comma 3, TUA, sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia, infine nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione
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