Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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La tenuta dei registri cronologici di carico e scarico presso lo studio di consulenza. Sanzioni amministrative o penali?
di Gaetano ALBORINO
Cass. Sez. III n. 11133 del 23 marzo 2021 (CC 4 mar 2021)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Lo Cicero
Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e acquisizione al patrimonio comunale
L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 31, comma quarto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ed in precedenza dall’omologa disposizione di cui all'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47), consegue ope legis in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio
TAR Campania (NA) Sez. V n.1790 del 17 marzo 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza
Alcuna valutazione di incidenza, neppure ascrivibile alla fase di screening, può intendersi effettuata, in assenza dei necessari presupposti, ed in particolare del riferimento nello studio preliminare ambientale al predetto SIC e dell’inserimento nel medesimo di un capitolo conforme agli indirizzi di cui al più volte citato allegato G, finalizzato anche a valutare le interferenze avuto riguardo alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche; con il che la denunciata violazione formale (mancanza di studio preliminare completo delle indicazioni di cui all’allegato G) assurge a violazione sostanziale delle disposizioni di tutela non potendosi in alcun modo sanare la carenza degli elementi istruttori normativamente necessari a fondare la valutazione rimessa all’Autorità competente ove gli stessi non siano stati di fatto acquisiti, mediante atti contenutisticamente definiti, nella loro valenza fattuale ed effettuale. Se invero è completamente pretermesso finanche il riferimento al SIC, non è necessario spendere altri argomenti per dimostrare come non si possa pervenire ad una seria valutazione di non significatività degli impatti e dunque di certezza circa l’assenza di impatti significativi (segnalazione e massima avv. M. Balletta)
Il reato di lottizzazione abusiva. Ancora pronunce non condivisibili in tema di momento di cessazione della condotta illecita.
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10122 del 16 marzo 2021 (Ud 18 dic 2020)
Pres. Sarno Est. Gentili Ric. Marmo
Caccia e animali.Nozione di gravi sofferenze
Il reato di cui all’art. 727, co 2 c.p. si verifica ogni qual volta risulti che un soggetto detenga animali in condizioni tali da determinare loro gravi sofferenze, dovendosi intendere queste ultime sussistenti non solo in quanto le modalità di detenzione determinino la insorgenza di processi patologici ma anche in quanto siano tali da determinare a carico dei quelli mere sofferenze
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1775 del 2 marzo 2021
Rifiuti.Impianti di gestione in area agricola
Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale. Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2008, nel prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori.
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