Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (LE) Sez. III n. 524 del 2 aprile 2019
Ambiente in genere.AUA e modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente
Dalla piana lettura delle disposizione del D.P.R. n. 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’A.U.A., ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto, atteso che non rileva certamente, ai fini dell’applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo fosse.
Cass. Sez. III n. 17056 del 18 aprile 2019 (Pu 13 dic 2018)
Pres. Liberati Est. Andronio Ric. Saraceno
Ambiente in genere.Inosservanza AIA e non necessità di danno ambientale
Ai fini dell’integrazione della condotta di cui all’art. 29 quattuordecies non è necessaria la realizzazione di un danno ambientale; infatti, dalla ratio di tale norma, non emerge che il danno ambientale sia una condizione di punibilità, trattandosi di una fattispecie di carattere meramente formale e non sostanziale, per cui, affinché si realizzi la condotta contestata, è sufficiente che l’attività si sia svolta con inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale, indipendentemente dalla produzione di un danno all’ambiente.
Consiglio di Stato Sez. I n. 1389 del 7 maggio 2019
Acque.Condizioni di partecipazione dei privati alle società in house
Il Consiglio di Stato nel parere n. 1389 del 2019 ha stabilito tre importanti principi:
a) che nel settore dei servizi idrici, sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli artt. 5, d.lgs. n. 50 del 2016 e 16, d.lgs. n. 175 del 2016, non stabilirà la possibilità per i privati di partecipare ad una società in house – indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno della società e i rapporti con il socio pubblico – deve ritenersi preclusa al privato la partecipazione alla società in house.
b) che l’art. 149 bis Codice dell’ambiente, nella parte in cui effettua un richiamo all’ “ordinamento europeo”, non permette, allo stato, la partecipazione dei privati alla società in house perché proprio il richiamo all’ordinamento europeo effettuato dalla predetta norma nazionale impone una specifica previsione nazionale che ammetta, e disciplini, la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16, d.lgs. n. 175 del 2016).
c) che, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (cui, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, spetta l’interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione), a prescindere dall’eccezionalità o meno dell’in house providing, le norme che disciplinano tale istituto vanno interpretate restrittivamente anche per evitare che applicazioni analogiche, di fatto ampliandone il ricorso, possano trasformarsi in una lesione delle concorrenza che, come è noto, è tra i principi dell’Unione. (segnlazione Avv. M. BALLETTA)
TAR Sardegna Sez. II n. 278 del 27 marzo 2019
Beni Ambientali.Parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997
Il parere dell’Ente Parco previsto dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997 è inequivocamente un parere obbligatorio perché imposto dalla legge e riconducibile alle funzioni istituzionali dell’Ente. Esso pertanto doveva essere sicuramente acquisito in sede procedimentale, al fine del compiuto assolvimento della funzione consultiva sottesa a tale previsione.
Cass. Sez. III n. 17516 del 24 aprile 2019 (Pu 30 ott 2018)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric. Alongi ed altri
Urbanistica.Nozione di variante
La nozione di "variante” deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e che gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire) rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario ed in questo rapporto di complementarietà e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in variante, che giustifica - tra l'altro - le peculiarità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale. Rimangono sussistenti, infatti, tutti i diritti quesiti e ciò rileva specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova contrastante normativa che, se non fosse ravvisatale l'anzidetta situazione di continuità, renderebbe irrealizzabile l’opera.
Ecore@ti: dal cittadino alle istituzioni. Strumenti per una tutela integrata dell’ambiente
a cura di Carlo RUGA RIVA
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