Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 10837 del 14 dicembre 2023
Rifiuti.Concordato preventivo ed oneri di smaltimento
Le procedure concorsuali del concordato preventivo con cessione totale dei beni e del fallimento, pur differenziandosi sotto il profilo civilistico delle modalità liquidatorie e degli organi, possiedono analoghi effetti finali: infatti, anche nella procedura di concordato con cessione dei beni, così come nel fallimento, l’impresa cessa la propria attività e pone tutto il suo patrimonio residuo a disposizione dei creditori. In ragione di ciò i costi da sostenere per porre rimedio alle “esternalità negative” di produzione (sanitarie, ambientali, di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere sul patrimonio residuo dell’impresa che sarebbe destinato a soddisfare la massa creditoria; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività incolpevole (fattispecie relativa all’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006)
Cass. Sez. III n. 688 del 9 gennaio 2024 (UP 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Petretta
Acque.Contatto con sostanze inquinanti o pericolose delle acque meteoriche
Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, divenendo il mezzo attraverso cui le altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, non possono più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento
TAR Campania (NA) Sez. IV n. 6692 del 4 dicembre 2023
Urbanistica.Conseguenza omessa notifica ordinanza di demolizione
L’omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall’art. 31 citato non implica infatti l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai solo fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene infatti non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia. Resta inteso che il destinatario ha pertanto l’onere di impugnare il provvedimento di demolizione – non notificato – dal momento in cui acquisisce la sua piena conoscenza.
Cass. Sez. III n. 50309 del 18 dicembre 2023 (UP 30 nov 2023)
Pres. Galterio Rel. Galanti Ric. Savoca
Ecodelitti.Combustione illecita di rifiuti
Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente - punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato». Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 (e 256, comma 2) d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita. L'incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato potrebbe sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa.
Corte di giustizia (Quarta Sezione) 11 gennaio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri»
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10253 del 29 novembre 2023
Urbanistica.Demolizione e sequestro delle opere abusive
La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può non esser giustificata dal solo fatto che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in questi casi tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tal misura cautelare, è pur sempre possibile richiederle il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine. Ne consegue che non può essere ritenuta la ineseguibilità dell’ordine demolitorio per la mancanza di una condizione costitutiva dell’esercizio del potere. Nemmeno può essere assumere rilievo la risalenza delle opere, poiché in caso di abusi edilizi, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche nel caso in cui sia adottato dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, essendo un atto vincolato, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese
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