Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lobardia (BS) Sez. I n. 276 del 28 marzo 2023
Danno ambientale.Individuazione del soggetto responsabile
La responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva; nello specifico, il d.lgs. n. 152/2006 riconosce alla p.a. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione; pertanto, ai sensi dell'art. 242 d.lg. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.; ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento
Corte dei Conti Sez. III giurisd. centr. app. n. 158 del 27 marzo 2023
Caccia e animali.Natura ambito territoriale di caccia e sussistenza giuridizione contabile
L’ATC è un organo che, indipendentemente dalla veste formale ad esso attribuita, partecipa in maniera diretta alla realizzazione del fine pubblico ossia alla disciplina dell’attività venatoria e del più ampio assetto faunistico, che è tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, quale patrimonio indisponibile dello Stato, La funzionalizzazione dell’attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche non è neutralizzata dalla presenza di contribuzioni private, che dunque non può essere considerata motivo di giustificazione dell’esclusione della giurisdizione contabile. E ciò anche in considerazione della circostanza che la dotazione finanziaria degli ATC Umbri ha natura mista, essendo composta da risorse pubbliche, oltre che da quelle private. E comunque tutte le risorse sono indirizzate al raggiungimento delle predette finalità pubbliche (segnalazione Avv. M. Balletta)
Come deve essere sanzionato chi utilizza per il trasporto dei rifiuti un veicolo diverso da quello autorizzato?
di Vincenzo PAONE
TAR Lazio (RM) Sez. III n.5166 del 24 marzo 2023
Ambiente in genere.Rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale
La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale
Cass. Sez. III n. 13783 del 3 aprile 2023 (UP 7 dic 2022)
Pres. Rosi Est. Gentili Ric. Caponigro
Caccia e animali.Detenzione illecita di cinghiali
Ai fini della sussistenza del reato di detenzione illecita di animali pericolosi, di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 150 del 1992, è sufficiente la mera disponibilità di animali "di specie selvatica", da riferirsi agli esemplari animali di origine selvatica o provenienti da nascita in cattività limitata alla prima generazione, essendo irrilevante che non siano in condizione di cattività e rientrando indubbiamente fra questo genere di animali anche i cinghiali (Sus scrofa), essendo i questi sicuramente animali selvatici, altamente pericolosi sia per la loro capacità di infestare i territori data la elevata fertilità, la tendenza al nomadismo e la mancanza di un predatore selettivo che ne possa limitare la diffusione, sia per la loro idoneità ad essere vettori di infezioni, quali la peste suina, in relazione alle quali vi è la elevata probabilità di contaminazione con altre bestie appartenenti a specie limitrofe, quale il maiale (Sus scrofa domesticus), adibite all’allevamento per uso esclusivamente alimentare, in relazione alle quali vi è, altresì, il pericolo della ibridazione genetica.
Ancora confusioni sulla applicazione della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche
(nota a Cass. Sez. Trib. 24 febbraio 2023, n. 57861)
di Alberto PIEROBON
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