Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1882 del 5 marzo 2025
Ambiente in genere.Fatti di inquinamento addebitabili a società e responsabilità degli amministratori
Non è esclusa la possibilità che gli amministratori di una società rispondano anche dei fatti di inquinamento addebitabili alla società. Tuttavia, per armonizzare la responsabilità con i principi e le regole che vigono nel diritto commerciale, sarà necessario accertare o l’uso distorto dello schema societario (secondo il parametro dell’abuso della personalità giuridica) o il contributo causale ed efficiente ai fatti di inquinamento. Nel caso in cui la società non sia responsabile dell’inquinamento le norme di riferimento saranno quelle che l’ordinamento prevede per il proprietario incolpevole e prioritariamente risponderà col bene di cui è proprietaria. In questa ipotesi gli amministratori non potranno rispondere col loro patrimonio se non al ricorrere dei presupposti e delle circostanze prima enunciate in via generale, ossia se come persone fisiche hanno dato causa all’inquinamento (e in tal caso saranno da annoverare tra i soggetti responsabili dell’inquinamento con le relative responsabilità) o se, con dolo o colpa, non hanno fatto quanto dovevano nell’interesse della società.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1877 del 5 marzo 2025
Beni ambientali.Impianti eolici e tutela del paesaggio
Quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). Inoltre, non vi è dubbio che quando trattasi di aree contermini ad altre vincolate ai sensi dell’art. 142 del Codice e ad aree SIC debba essere applicato l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico”.
Cass. Sez. III n. 10441 del 17 marzo 2025 (CC 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. PM in proc. Margesin
Urbanistica.Cambio di destinazione di locali accessori in vani ad uso residenziale
Il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico complessivo, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) del Testo Unico Edilizia, ciò a prescindere dall’esecuzione materiale di opere
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1883 del 5 marzo 2025
Rifiuti.Obblighi di rimozione
I rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l’attività dell’impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. Invero, i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti, potendo riconoscersi l’esimente prevista all’art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 soltanto ed unicamente a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti e, pertanto, nei confronti, ad esempio, del proprietario incolpevole del terreno. Dunque, il costo della rimozione potrà ricadere sull’attivo fallimentare, quale conseguenza della funzione di garanzia che assume il detentore dei siti in cui siano abbandonati i rifiuti, in precedenza sede dell'impresa fallita, in conformità al principio “chi inquina paga”.
Il seme della discordia inizia a dare i suoi frutti
(Commento a Cons. Stato, Sez. VII, n. 2269/2025, pubblicata il 19 marzo 2025)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10801 del 18 marzo 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Signore
Urbanistica.Costruzioni in zona sismica
Le disposizioni ex artt. 83 e 95 d.P.R. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, con la conseguenza che tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, trattandosi di una struttura lignea, non dovendo tener conto dei materiali utilizzati.
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