Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4243 del 3 giugno 2021
Rifiuti.Affidamento transitorio del servizio di gestione dei rifiuti
È legittimo, nelle more della conclusione di una procedura di gara di appalto, l’affidamento transitorio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, a una nuova società in sostituzione della società già affidataria del predetto servizio, a fronte di comprovati disservizi da parte di quest’ultima
Consiglio di Stato Sez. VI n.5152 del 6 luglio 2021
Beni ambientali. Inammissibilità sanatoria di manufatti abusivi costruiti nei parchi
E’ inammissibile l’accertamento di conformità (c.d. sanatoria ordinaria) di manufatti abusivi costruiti nei parchi, e ciò perché le costruzioni ammissibili nel Regolamento del Parco pur sempre come forme di antropizzazione derogatoria alle esigenze di protezione integrale ammettono solo l’autorizzazione preventiva
Corte costituzionale ord. n. 135 del 1 luglio 2021
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Liguria -Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2014 [Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico] - Immissione di materiale ittico - Divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
Cass. Sez. III n. 24478 del 23 giugno 2021 (UP 17 feb 2021)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Sarcone
UrbanistIca.Intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un mero intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente, dovendosi cioè ritenere che gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente
TAR Lazio ZSEz. II-bis n. 6660 del 4 giugno 2021
Urbanistica.Sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di demolizione, l'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo, in virtù dell'astratta sanabilità dell'opera, di accertare d'ufficio la conformità urbanistica dell'intervento, ciò in quanto la prova della c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell'istanza per la sua sanatoria, è un onere a carico della parte. La valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico. In ogni caso, non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso
Cass. Sez. III n. 24138 del 21 giugno 2021 (UP 27 apr 2021)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Ottavi
UrbanistIca. Responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo
Ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario
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