Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (CT) Sez. IV n. 410 del 10 febbraio 2021
Urbanistica.Ricoveri per animali domestici
In materia edilizia non è necessaria la concessione del permesso di costruire per la realizzazione di un pollaio laddove si tratti di opera di modesta entità, accessoria rispetto all'immobile principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico. Deve anche aggiungersi che il pollaio e le gabbie per conigli, considerate le loro caratteristiche strutturali e dimensionali, non sono neanche soggette al parere paesaggistico, in quanto assimilabili ai manufatti descritti dal punto A.19 dell’allegato A al D.P.R. 31 del 2017: “palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.
La spedizione dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico alla luce del principio di prossimità: l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4196/2020.
di Federico CARUSO
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 261 del 8 febbraio 2021
Ambiente in genere.Curatela fallimentare e rischio amianto
Va escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Analogamente, va affermato che, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto, con oneri di spesa a carico della procedura.
Cass. Sez. III n. 5601 del 12 febbraio 2021 (PU 17 dic 2020)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. D’Ambroggio
Rifiuti.Abbandono ed obbligo di controllo
Nell’obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore rientra anche quello, in materia ambientale, sull'operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l’osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento.
TAR Marche Sez. I n. 192 del 8 febbraio 2021
Rifiuti.Proprietario incolpevole e misure di prevenzione
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole), è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi
Non esiste l’autorizzazione sismica a sanatoria. Alias: Dopo la semina c’è il raccolto.
(Commento a TAR Campania, Napoli, n° 1347/2021, depositata il 01.03.2021)
di Massimo GRISANTI
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