Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 8391 del 28 dicembre 2020
Rifiuti.Messa in sicurezza del sito
Quanto all’individuazione dei soggetti imputabili della responsabilità del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi – pur se l'Amministrazione non può imporre ai privati, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e risanamento, tuttavia la messa in sicurezza del sito è una misura di correzione dei danni che rientra nel genus delle precauzioni, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente. Pertanto, la relativa ordinanza non ha finalità sanzionatoria o ripristinatoria e può essere imposta a prescindere dall’individuazione dell'eventuale responsabile
Cass. Sez. III n. 392 del 8 gennaio 2021 (CC 9 ott 2020)
Pres. Sarno Est. Andreazza Ric. PM in proc. Minervini
Ecodelitti.Inquinamento ambientale e pregiudizio all’ambiente
Se è ben vero che con riguardo al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., l'accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all’ambiente va effettuato nei limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono necessariamente la prova della contaminazione del sito nel senso indicato in particolare dalla lett. e) dell’art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, dunque, renderebbero non dirimente il mancato superamento delle “concentrazioni soglia-rischio”, non deve neppure trascurarsi che la compromissione e il deterioramento richiesti devono riguardare, secondo quanto testualmente enunciato dalla stessa norma codicistica, “porzioni estese o significative” dello stesso suolo, solo così acquistando concretezza, nella strutturazione della previsione, il requisito del pericolo.
Corte costituzionale n. 6 del 20 gennaio 2021
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Autorizzazione per la polizia provinciale e per la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie - Possibilità di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.
Dispositivo: non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. II n. 7637 del 2 dicembre 2020
Urbanistica.Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
L’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce espressamente che “il diniego di sanatoria è notificato al richiedente”, dando ragione sia della necessità di una notificazione del provvedimento negativo, sia del fatto che unico destinatario della stessa debba essere colui che ha attivato il procedimento. Le disposizioni dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria – posta da tale normativa – debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione
Cass. Sez. III n. 386 del 8 gennaio 2021 (UP 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Andronio Ric. Longoni
Urbanistica.Demolizione e permesso di costruire
Ai fini della riconduzione di un’attività edilizia di demolizione all’ambito delle deroghe alla necessità del permesso di costruire fissate dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, non è sufficiente che detta demolizione si svolga con l’intenzione soggettiva dell’agente di non operare modificazioni di sagoma, volumetria, prospetto o di quant’altro possa essere rilevante per rendere invece necessario il permesso di costruire, perché l’opera da realizzare, previa demolizione del preesistente, deve risultare in modo chiaro e univoco ex ante dalla documentazione progettuale sulla base della quale l’attività edilizia è effettuata. Diversamente opinando, si consentirebbe a qualunque soggetto, che operasse una demolizione senza dotarsi del permesso di costruire, di fornire ex post una giustificazione della demolizione stessa, allegando la mera intenzione di procedere, successivamente, ad una ricostruzione in astratto rientrante, per caratteristiche, nell’ambito di applicazione delle deroghe stabilite dal richiamato art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001
TAR Emilia-Romagna (BO) Sez. I, n. 9 del 11/1/2021
Rifiuti. Impossibilità di recupero di materiale contenente amianto
“Il respingimento, da parte di ARPAE, della proposta della ricorrente di recupero del materiale si basa su un solido impianto motivazionale incentrato sulla letterale, rigorosa interpretazione dell’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del D.M. Ministero dell’Ambiente in data 5/2/1998, da tale norma espressamente richiamato, laddove il Regolamento indica, al punto 7 dell’allegato 2, tra i criteri specifici necessari per potere reimpiegare i materiali in questione, che gli stessi devono essere “...privi di amianto...” […] tale disposizione regolamentare, laddove essa non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilità di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto, è dirimente […] La norma oggettivamente non si presta, infatti, ad ulteriori, diverse interpretazioni […] prevede l’esclusione dei materiali che contengono amianto (in qualsivoglia concentrazione) da quelli che è invece possibile recuperare” (fattispecie relativa ad un provvedimento con cui ARPAE E-R aveva dinegato la proposta di una Società che, nell’ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali contenenti amianto residuati dal proprio intervento) (segnalazione e massima Avv. Antonio Tolone).
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