Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 27993 del 8 ottobre 2020 (CC 17 lug 2020)
Pres. Sarno Est. Zunica Ric. PM in proc. Acquisti
Urbanistica. Intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 21 ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “risorse statali” – Responsabilità estesa dei produttori – Eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere contributi presso soggetti che immettono sul mercato determinati prodotti, al fine di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti – Sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo agli operatori di raccolta differenziata convenzionati»
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.658 del 24 settembre 2020
Acque.Concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico e giurisdizione TSAP
L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico
D.lgs. n. 116/2020: la scomparsa dei rifiuti assimilati
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IVn. 5466 del 16 settembre 2020
Urbanistica.Inderogabilità delle distanze tra edifici
La disposizione contenuta nell’ art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. La disposizione dell’art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016 n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.
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