Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 5380 del 7 settembre 2020
Ambiente in genere.Natura della V.I.A.
Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste. A tali fini, l’ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona.
Cambiamenti climatici, ondate di calore, temperature estreme di Roma
Aldo DI GIULIO
Cass. Sez. III n. 25983 del 15 settembre 2020 (UP 2 lug 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Mellai
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto
In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta.
Consiglio di Stato Sez. VI n.5632 del 25 settembre 2020
Urbanistica.sanatoria e demolizione
L'efficacia dell'ordine di demolizione resta sospesa all'indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l'ordine di demolizione torna a spiegare i suoi effetti, né appare necessario che l'amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poiché la domanda di sanatoria non caduca l'ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall'adozione del diniego di sanatoria (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Consiglio di Stato ord. 5454 del 15 settembre 2020
Rifiuti.fFallimento e obblighi conseguenti all'abbandono di rifiuti
Questione rimessa all'adunanza plenaria: se – quando i fatti siano incontestatamente imputabili ad una società – il suo fallimento, in assenza di una disposizione di legge in tal senso, comporta la sopravvenuta irrilevanza degli obblighi previsti dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
TAR Liguria Sez. I n. 600 del 3 settembre 2020
Ambiente in genere.Rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale
La rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale è appannaggio delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 e non delle loro articolazioni territoriali le quali, pertanto, non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione, neppure per l’impugnazione di provvedimenti aventi efficacia territoriale limitata. Il citato articolo 18 riconosce la speciale legittimazione unicamente alle associazioni di tutela ambientale iscritte nell’apposito albo del Ministero dell’ambiente a livello nazionale, sicché particolari previsioni statutarie non sarebbero comunque idonee a conferire alle articolazioni territoriali una legittimazione non prevista dalla legge.
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