Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Lazio (RM) Sez.II-quater n.8104 del 15 luglio 2020
Beni ambientali.Autorizzazione paesaggistica ed inosservanza del temine di cui all'art. 146, comma 8 dlv 42\2004
L’inosservanza del termine perentorio di 45 giorni per esprimere il parere vincolante sull’autorizzazione paesaggistica, previsto dal comma 8 dell’art. 146 d.lgs. 42/04 non ne determina l’illegittimità, ma lo degrada a parere non vincolante, di cui l’amministrazione regionale deve tener conto nella propria autonoma valutazione circa il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 735 del 14 luglio 2020
Urbanistica.Formazione del silenzio assenso e dichiarazione del progettista che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica
Costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica. Ne consegue che non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla l. n. 765 del 1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico
TAR lombardia (BS) Sez. II n. 538 del 13 luglio 2020
Urbanistica.Piano attuativo e obblighi del privato proponente
Nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi di fare e/o di dare ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge. Tanto più che “le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio.
TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n. 7963 del 13 luglio 2020
Ambiente in genere.Conferenza di servizi e V.I.A.
Il parere preventivo favorevole eventualmente espresso dall’amministrazione comunale prima della conferenza di servizi non può vincolare la condotta della stessa amministrazione comunale in conferenza di servizi, rendendo immodificabile l’avviso originario. Ciò in quanto la funzione della conferenza di servizi risiede proprio nel confronto delle diverse posizioni, al fine di pervenire ad una determinazione finale che tenga conto di tutti i fatti e di tutte le considerazioni emerse nel corso della procedura. Sulla base di tale presupposto non si può escludere un ripensamento da parte dell’amministrazione comunale che pure si era espressa in precedenza favorevolmente sul progetto, purché la nuova posizione sia sorretta da una congrua motivazione e da una adeguata istruttoria. Sarebbe inutile pretendere che la mutata posizione sia espressa esclusivamente in conferenza di servizi, perché altrimenti si costringerebbe l’autorità procedente a convocare formalmente la conferenza di servizi solo per sentirsi comunicare, formalisticamente, una determinazione già assunta in precedenza e che impedisce la costruttiva celebrazione della conferenza di servizi.
TAR Lombardia (MI) Sez.II n.1303 del 9 luglio 2020
Urbanistica.Regime giuridico della SCIA e del permesso di costruire
La d.i.a. (oggi s.c.i.a.) è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all’esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia non può esplicare alcun effetto. La natura privata della d.i.a. genera una differenziazione del trattamento giuridico della stessa rispetto ad un atto amministrativo, qual è il permesso di costruire – si veda la posizione deteriore dei terzi lesi dall’intervento effettuato con d.i.a. o s.c.i.a. rispetto a quelli effettuati con il permesso di costruire – da cui necessariamente discende una parziale divergenza di regime; in tal senso, vanno richiamate le previsioni del Testo unico dell’edilizia che hanno previsto per l’interessato la facoltà di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi effettuabili con s.c.i.a. (art. 22, comma 7) o viceversa di avvalersi della s.c.i.a. in alternativa al permesso di costruire (art. 23), in modo da consentire al privato, a prescindere dalla tipologia di intervento programmato, di scegliersi un regime giuridico più formalistico ma più garantito, oppure più snello ma con maggiori oneri e responsabilità a proprio carico.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1295 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Difformità totale e difformità parziale
Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria
Pagina 478 di 652