Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Piemonte Sez. II n. 534 del 14 settembre 2020
Urbanistica.Poteri di intervento della Regione sul PRG adottato dal Comune
In relazione ai poteri di intervento della Regione sul PRG adottato dal Comune, lo stralcio si differenzia sostanzialmente dalla modifica d'ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del PRG e la seconda in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune. Nel caso di stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro e impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, mentre con la modifica d'ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato.
Cass. Sez. III n.26834 del 28 settembre 2020 (CC 8 set 2020)
Pres.Liberati Est. Gai Ric. Barletta
Urbanistica.Abuso in atti di ufficio e disciplina urbanistica
Riguardo al delitto di abuso di ufficio, l’interpretazione della nozione di “violazione di legge” come delineata dalla giurisprudenza è pienamente condivisibile anche nel mutato quadro normativo. Segnatamente, seguendo detta elaborazione giurisprudenziale deve ribadirsi che i piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti, come ritenuto da risalente e superato orientamento giurisprudenziale, che nel mutato quadro normativo escluderebbe la fattispecie di abuso in atti di ufficio, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità dell'indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica (art. 12 e 13 del d.P.R. n. 380 del 2001), normativa a cui deve farsi riferimento, per ritenere concretata la “violazione di legge”, quale dato strutturale della fattispecie delittuosa ex art. 323 cod.pen. anche seguito della modifica normativa. Da cui la conferma della sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa di cui all’art. 323 cod.pen. ora vigente. Trattasi senza dubbio di norme specifiche e per le quali non residuano margini di discrezionalità laddove l’art. 12 cit. detta i requisiti di legittimità del permesso a costruire, e il successivo art 13 cit., detta la disciplina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare nel rilascio del permesso a costruire.
TAR Basilicata Sez. I n. 547 del 11 settembre 2020
Ambiente in genere.Impianto eolico e domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori
Sia la normativa in materia di VIA, sia l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, non prevedono espressamente un termine massimo entro cui devono essere presentate le domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori, come per es. l’art. 76, comma 5, secondo periodo, DPR n. 207/2010 in materia di proroga e/o rinnovo delle SOA. Va pertanto applicato il generale principio, secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga non oltre la scadenza di efficacia del relativo provvedimento
Cass. Sez. III n.26523 del 23 settembre 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres.Izzo Est. Andronio Ric. Barone
Urbanistica.Ordine di demolizione e difetto di interesse ad impugnare dopo l'acquisizone al patrimonio comunale
In tema di reati edilizi, a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato al condannato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, viene meno, in via generale, l’interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune e non essendo sufficiente a fondare un tale interesse la mera veste di occupante senza titolo dell’immobile.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 8 ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione»
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 567 del 10 settembre 2020
Alimenti.Agricoltura biologica e giurisdizione
Per gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, mentre spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzati, controllati e vigilati dallo stesso Ministero, che, come per le SOA, ha parimenti trasferito loro il potere di controllare e di certificare il rispetto dei processi che caratterizzano la qualità dei prodotti biologici, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto gli agricoltori, che vogliono vendere i loro prodotti come “biologici”, devono stipulare con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto di diritto privato, con il quale si assoggettano ai controlli ed alle ispezioni di tali organismi, in esecuzione dei quali viene attestata e/o certificata la conformità “biologica” dei prodotti”.
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