Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4358 del 7 luglio 2020
Urbanistica.Nozione di volume tecnico
Si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio
Cass. Sez. III n. 21153 del 16 luglio 2020 (PU 13 feb 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Aceto Ric. Souhil
Rifiuti.Veicoli fuori uso e prodotti del loro smantellamento
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, stesso decreto. Solo le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. 209/2003, cit., costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 05/02/1998, suballegato 1-5. A norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L’art. 184-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006, richiama espressamente anche il d.lgs. 209/2003. Ne consegue che solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, cit., cessano di essere rifiuti
TAR Basilicata Sez. I n. 425 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Obbligo rimozione e pendenza processo penale
La violazione del divieto ex art. 192, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.
Cass. Sez. III n. 20866 del 15 luglio 2020 (CC 13 feb 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Aceto Ric. Graziano
Urbanistica.Sequestro preventivo opere abusive ultimate
Il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato. Tali conseguenze ulteriori sono ravvisabili nel paventato aumento del carico urbanistico e nelle ulteriori conseguenze dovute all'uso ed al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti. L’incidenza sul "carico urbanistico" va valutata avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4698 del 22 luglio 2020
Ambiente in genere.VIA e silenzio assenso
Non può assumersi l’applicabilità del silenzio assenso sulla procedura di VIA in ragione dell’avvenuto svolgimento dello screening e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell’evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo (contenente normativa di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale
Cass. Sez. III n. 20898 del 15 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Nizzi
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio
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