Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.26524 del 23 settembre 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres.Izzo Est. Andronio Ric. Carbone
Urbanistica.Vincolo paesaggistico e condono edilizio
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Dunque, sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo
TAR Puglia (BA) sez. I n. 1119 del 3 settembre 2020
Caccia e animali. Parere ISPRA e calendario venatorio
Il legislatore nazionale, al comma 4 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che “Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. Pertanto, l’ISPRA, come già plurime volte evidenziato, si configura come un organo di consulenza e supporto tecnico-scientifico delle Regioni, la cui funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA ai sensi della succitata norma), l’Amministrazione regionale, nella redazione del Calendario Venatorio, ben può discostarsi dal parere reso dall’organo tecnico, purché dia specifico conto delle valutazioni che l’hanno portata a disattendere il detto parere. Pertanto, l’Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall’Istituto, ha l’onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall’organo tecnico.
Chi abbandona mascherine anche contaminate rischia meno di chi butta una cicca di sigaretta
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VIn. 5354 del 3 settembre 2020
Urbanistica.Provvedimento di demolizione per la diversa distribuzione degli ambienti interni
Deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di demolizione in ordine alle opere interne, trattandosi di una tipologia di intervento che può essere assoggettata, in base alla disciplina di cui all’art. 6-bis del d.p.r. 380 del 2001, alla sola sanzione pecuniaria. La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori.
Emergenza COVID e rifiuti sanitari. La Legge 4/2020 che ha convertito D.L. Liquidità, trasforma i rifiuti sanitari sterilizzati in rifiuti urbani
di Giuseppe AIELLO
Consiglio di Stato Sez. IIn. 5319 del 31 agosto 2020
Urbanistica.Rapporto tra permesso di costruire e certificato di agibilità
Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti; il titolo edilizio è invece finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
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