Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Marche Sez. I n. 424 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Impianti sportivi gestiti in modo imprenditoriale
Il D.P.R. n. 160/2010, così come il previgente D.P.R. n. 447/1998, si applica a tutte le attività produttive ed a quelle di prestazione di servizi, a prescindere dal fatto che esse debbano essere allocate in zone già classificate D dallo strumento urbanistico (art. 2 del D.P.R. n. 160/2010). Anche gli impianti sportivi, i quali dal punto di vista urbanistico sono normalmente insediabili solo nelle zone F, se gestiti in modo imprenditoriale sono qualificabili come attività produttive ai fini dell’applicazione della procedura S.U.A.P.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1291 del 7 luglio 2020
Urbanistica.Ambiente e pianificazione urbanistica
All’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. E ciò in quanto l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’art. 9 della Costituzione
Consiglio di Stato Sez.II n. 4345 del 6 luglio 2020
Urbanistica. Oneri di concessione
Il parametro per la determinazione degli oneri di concessione va riferito al criterio della destinazione urbanistica della zona e non alla concreta destinazione d’uso dell’immobile; diversamente opinando, invero, il quantum dovuto all’amministrazione verrebbe modificato in base ad un comportamento del privato, peraltro integrante un abuso edilizio, seppur successivamente sanato. È inoltre congruo che una medesima opera, ancorché abusiva, sia chiamata a contribuire in modo diverso a seconda della zona in cui ricade, differente essendo la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle varie zone
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4339 del 6 luglio 2020
Urbanistica.Zone bianche
L’Amministrazione, prima di applicare il regime supplementare contenuto nella disposizione, ha l'obbligo di verificare preliminarmente l'idoneità dello strumento pianificatorio generale a permettere il compiuto scrutinio del merito della domanda. Infatti l’ultimo comma dell’art. 4 presuppone, per la sua diretta applicabilità, l'inesistenza di un regime pianificatorio capace di consentire l'esame e la definizione delle istanze intese ad ottenere il rilascio di titoli edilizi e serve proprio ad offrire parametri edilizi alla cui stregua verificare l'assentibilità di interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina, urbanistica ed edilizia. In definitiva, l’applicazione dei criteri propri delle zone bianche si rivela del tutto residuale e postula il preliminare accertamento dell'insufficienza del regime dell'area stabilito nel PRG
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