Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13121 del 28 aprile 2020 (UP 6 feb 2020)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Giordano
Rifiuti.Responsabilità del sindaco per gestione illecita
In tema di responsabilità del sindaco per gestione illecita di rifiuti va considerata la distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, che delinea un quadro generale di riparto di responsabilità, rispetto al quale la responsabilità del Sindaco o va rinvenuta in concreto, in ragione della adozione diretta di iniziative idonee a determinare un effettivo contributo alla gestione incriminata, oppure, in presenza di una gestione effettuata attraverso soggetti interposti, viene in rilievo attraverso il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente
TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n.4590 del 4 maggio 2020
Ambiente in genere.Obblighi di caratterizzazione e bonifica
Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità affermando, altresì, che è, quindi, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all’effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un’adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità. Appare quindi preminente il necessario e preventivo accertamento della qualità di soggetto responsabile dell’inquinamento in capo ad un determinato soggetto prima della imposizione di eventuali obblighi di caratterizzazione e bonifica.
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 14 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del “chi inquina paga” – Applicazione nel tempo della direttiva»
Corte di Giustiza (Sesta Sezione) 14 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 9 – Determinazione del livello storico di attività – Modifica sostanziale della capacità di un impianto intervenuta prima del periodo di riferimento – Determinazione del periodo di riferimento pertinente»
Cass. Sez. III n. 13148 del 28 aprile 2020 (CC 3 mar 2020)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Iannello
Urbanistica.Struttura complessa della SCIA
La procedura semplificata della SCIA edilizia presenta una struttura complessa la quale non si esaurisce con la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori quali, per prima, quella di ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione nel termine di trenta giorni (art. 19, co.6-bis l. 241\90), e la successiva, eventuale, in cui può essere esercitata l’autotutela amministrativa. Le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della Pubblica Amministrazione in tale seconda fase devono considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza degli stessi titoli rispetto alle verifiche effettuate successivamente alla maturazione del termine di verifica previsto ex lege. Il perno è costituito da un istituto avente portata generale, rectius l’autotutela, il quale si innesta sul delicato rapporto fra il potere amministrativo (riesercizio), da un lato, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altro, con necessario bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.
Cass. Civ. Sez. Un. n. 8631 del 7 maggio 2020 (UD 28 gen 2020)
Pres. Spirito Est. Vincenti Ric. Veritas spa
Rifiuti.Natura privatistica della TIA
La tariffa di cui al d.lg. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretato dal d.l. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv., con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad i.v.a. ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, 4, commi 2 e 3.
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