Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La rigenerazione urbana, tra buoni propositi e scarsi risultati
di Nicola DURANTE
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 293 del 9 aprile 2024
Elettrosmog.Esposizione a campi elettromagnetici e poteri del comune
L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell’ARPA; l’art. 9 comma 1 della legge 36/2001 ha introdotto in via transitoria una procedura di bonifica dei siti caratterizzati da inquinamento elettromagnetico, prevedendo espressamente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione che all’epoca fossero risultati fuori norma rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone.
Riflessioni a proposito della valutazione ambientale strategica: autorità coinvolte e autonoma impugnabilità della determinazione di assoggettamento a V.A.S. (Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 52)
di Ilaria GENUESSI
Consiglio di Stato Sez. III n, 3585 del 22 aprile 2024
Caccia e animali.Revoca del porto d'armi
La revoca del porto d’armi - in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza - può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
Cass. Sez. III n. 19391 del 16 maggio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Costa
Acque.Reflui provenienti da struttura sanitaria
Rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da una strura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di "acque reflue domestiche", la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - "domestiche", appunto.
Consiglio di Stato Sez. II n. 3597 del 22 aprile 2024
Urbanistica.Segnalazione o denuncia di abuso edilizio alla autorità amministrativa
L’inoltro di una segnalazione/denuncia all’autorità amministrativa con la quale la si informa della commissione di eventuali illeciti edilizi nell’ambito del territorio di propria competenza, perché questa – riscontrata la sussistenza dell’illecito - intervenga doverosamente ai sensi dell’art. 31 DPR 6 giugno 2001 n. 380 (e prima ancora ai sensi dell’art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47) è ben possibile da parte di qualunque soggetto e non richiede, pertanto, la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata. Si tratta, infatti, di un mero potere di denuncia (non dissimile dalla denuncia di reato, ed in questo caso, per di più, i due illeciti – penale ed amministrativo – possono essere riscontrati nei medesimi condotta ed evento), attribuibile a qualunque cittadino, che, ovviamente, si assume la responsabilità di corrispondenza al vero di quanto rappresentato e delle eventuali conseguenze lesive derivanti dalla propria segnalazione, laddove i fatti segnalati o non sussistano o non integrino illeciti amministrativi o penali. Pertanto, la segnalazione di illeciti edilizi può: sia intervenire da parte di qualunque soggetto; sia essere inoltrata da soggetti che, pur non essendo necessaria ai fini della presentazione una loro particolare qualificazione giuridica, possono tuttavia trovarsi in una posizione differenziata e tale da essere oggetto di particolare riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento.
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