Aria.Emission trading e cessazione attività
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Consiglio di Stato Sez. IV n.7910 del 2 ottobre 2024
Aria.Emission trading e cessazione attività
Nel sistema di Emission trading, infatti, ogni anno l’autorità nazionale competente (che nel nostro ordinamento è il Comitato ETS) rilascia a ciascun impianto (entro il 28 febbraio), sulla base della sua assegnazione iniziale (“cap”), le quote di emissioni. Le imprese sono tenute a restituire, entro il 30 aprile di ogni anno, un numero di quote di emissioni corrispondente alle tonnellate di emissioni prodotte nell’anno civile precedente e comunicate. In tal modo, gli operatori che producono meno emissioni di quelle assegnate hanno facoltà di vendere le quote eccedenti rispetto alle emissioni prodotte, conseguendo un utile economico; di contro, gli impianti che producono emissioni in eccesso rispetto all’assegnazione devono acquistare le corrispondenti quote e restituirle all’autorità nazionale (“trade”). Precipitato logico di quanto appena osservato è che in caso di cessazione dell’attività e, quindi, di cessazione di emissioni CO2 viene meno il fondamento causale del rilascio delle quote e sorge, di conseguenza, in capo al gestore l’obbligo di restituzione delle medesime. Non è, invece, invocabile alcun diritto di ritenzione delle medesime che trova giustificazione unicamente nella riduzione delle emissioni conseguita attraverso l’esercizio dell’attività, come previsto dal sistema, e non può fondarsi sulla mancanza di emissioni per cessazione dell’attività e sulla tardiva comunicazione della medesima.
Rumore.Danni alla salute e inquinamento acustico
Danni alla salute: inquinamento acustico punibile a querela?
di Gianfranco AMENDOLA
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Rifiuti.Bonifiche
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Corte dei Conti
FONDO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)
Deliberazione 23 settembre 2024, n. 87/2024/G
(segnalazione Avv. M. Balletta)
Urbanistica.Manutenzione straordinaria e servizi igienici
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7920 del 2 ottobre 2024
Urbanistica.Manutenzione straordinaria e servizi igienici
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), del DPR n. 380 del 2001, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche le opere necessarie «per realizzare […] i servizi igienico-sanitari […] sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico». Un intervento che comporti una diversa distribuzione, rispetto al titolo, delle tramezzature interne, con realizzazione di stanze e servizi igienici, è qualificabile come manutenzione straordinaria e soggetto al regime della comunicazione di inizio lavori, la cui omessa trasmissione non comporta l’applicazione della sanzione demolitoria, ma di quella pecuniaria
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Ambiente in genere.Reati ambientali e delega di funzioni: gli ultimi chiarimenti della Cassazione
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Reati ambientali e delega di funzioni: gli ultimi chiarimenti della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Ambiente in genere.Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione
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Consiglio di Stato Sez.IV n. 7884 del 1 ottobre 2024
Ambiente in genere.Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione
Le scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale hanno natura ampiamente discrezionale e sono giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.
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