Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 69 del 7 gennaio 2025
Urbanistica.Contributo di costruzione
Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale
Interpretazione secondo buona fede degli accordi in materia urbanistica
(nota a Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7435).
di Michele Ricciardo CALDERARO
Consiglio di Stato Sez. II n. 10459 del 30 dicembre 2024
Urbanistica.Lottizzazione cartolare
Attraverso la fattispecie della lottizzazione abusiva cartolare il legislatore ha inteso conferire una particolare protezione giuridica all’ordinata pianificazione urbanistica e al corretto uso del territorio, riservando la relativa tutela alla P.A., incaricata di vigilare affinché l’assetto urbanistico-edilizio non sia alterato da iniziative di privati che intervengano al di fuori di una corretta programmazione. Il territorio è, infatti, un bene di rilievo costituzionale e la sua protezione impone l’inibizione di interventi modificativi della fisionomia urbanistica della zona, laddove essi non siano previamente pianificati. La fattispecie della lottizzazione abusiva è a forma libera, rilevando il risultato finale dell’abusiva trasformazione della destinazione (in questa ipotesi agricola) del terreno. Non a caso la portata della disposizione di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non è stata puntualmente circoscritta dal legislatore, la lottizzazione abusiva cartolare potendosi fondare su elementi indiziari, oltre che sullo scopo, non equivoco, dell’utilizzo ai fini edificatori di un terreno agricolo. La lottizzazione abusiva è, in definitiva, un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti. La statuizione, che costituisce il portato di una giurisprudenza consolidata, è coerente con la stessa nozione di abusività della lottizzazione, la quale implica una valutazione non atomistica, bensì globale delle attività intraprese.
Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell’Italia dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024
di Maralice CUNHA VERCIANO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10466 del 30 dicembre 2024
Urbanistica.Campo da padel e regime opere precarie
La costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale'. L’utilizzo del “criterio funzionale” depone decisamente per la non amovibilità di una struttura chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno.
Cass. Sez. III n. 3752 del 29 gennaio 2025 (CC 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Coppola
Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e diritto all'abitazione
Il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative; è precipuo onere del ricorrente allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzione, fatti che non possono dipendere dalla inerzia dell’autore dell’abuso ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia.
Pagina 35 di 650