Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.12322 del 23 novembre 2020
Urbanistica.Carattere alternativo e non cumulativo delle sanzioni ripristinatoria e pecuniaria per abusi su immobili in zona A
In relazione ad abusi che interessano, come nella fattispecie, immobili situati nella “zona A”, il tenore testuale dell’articolo 33, comma 4, del Testo unico dell’edilizia - proprio in quanto impone una specifica valutazione in ordine alla sanzione da irrogare - statuisce il carattere alternativo e non cumulativo delle sanzioni de quibus; in particolare, se viene richiesto alla Sovrintendenza di esprimere una valutazione sull’opportunità della demolizione, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria deve comunque essere operata, innanzitutto dall’amministrazione dei beni culturali e, solo in caso di inerzia della stessa, da parte dell’amministrazione comunale, sicché l’eventuale applicazione cumulativa della sanzione ripristinatoria e di quella pecuniaria non può che rivelarsi illegittima
Cass. Sez. III n. 33047 del 25 novembre 2020 (CC 16 ott 2020)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. Chianese
Ambiente in genere. Abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) è configurabile anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando la demanialità dalle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo, sicché, se esso è compreso nelle categorie previste dall'art. 28 cod. nav. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo. In particolare, il demanio marittimo è formato dai beni indicati nell'art. 822 cod. civ. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell'art. 28 cod. nav., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Ognuno dei beni dianzi enumerati è contraddistinto dall'essere idoneo ai pubblici usi del mare e tale criterio, desunto dall'art. 28 cod. nav., guida tradizionalmente la giurisprudenza nelle controversie tendenti ad accertare i confini del demanio marittimo.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 12304 del 23 novembre 22020
Urbanistica.Apertura di porte interne o spostamento di pareti interne
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 , ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, anche se previa comunicazione, con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione di opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di interventi ascrivibili alle fattispecie assoggettate al regime della comunicazione di inizio lavori (c. i. l.), qualora essi si concretizzino nella diversa distribuzione interna
L’irresponsabile ventilata amnistia edilizia e la tentata sottrazione dei politici e dipendenti pubblici alla corresponsabilità per gli eventi luttuosi delle catastrofi innaturali
(Commento alla proposta di modifica del Testo unico dell’edilizia)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020 (UP 6 ott 2020)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Schiapichetti
Aria.Getto pericoloso di cose
In tema di getto pericolo di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice; in caso di "molestie olfattive", poi, quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la Corte di cassazione ha individuato il criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.
TAR Veneto Sez. II n. 1067 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Potere di pianificazione e principio di proporzionalità
Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, tra i quali la tutela dell’ambiente. Peraltro, se è pur vero che la libertà di esercizio dell’'attività economica deve confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, d’altronde, il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica, per essere esercitato legittimamente, deve essere rispettoso del principio di proporzionalità. In questo senso, per un verso, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica devono essere considerati illegittimi qualora non siano correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; sotto altro profilo, l'Amministrazione, nell’adottare la specifica disciplina urbanistica, deve verificare l'adeguatezza delle previsioni rispetto sia alle esigenze pubbliche che la stessa intende perseguire, sia alle esigenze dei privati che vengono attinti dai provvedimenti
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