Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.27669 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric.Rocco
Rifiuti.Quantificazione della sanzione da irrogare alla persona giuridica
Per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale. Può applicarsi - in virtù del disposto dell’art. 11, D. lgs. n. 231 del 2001 – il principio, già affermato in relazione al disposto dell’art. 133-bis, cod. pen., secondo cui la diminuente della pena pecuniaria per le condizioni economiche del condannato trova applicazione nel caso di vera e propria impossibilità, o quantomeno di estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6500 del 22 luglio 2025
Urbanistica.Nozione di volume tecnico
Si definisce tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili, un tale volume, che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile
Il controllo delle emissioni delle discariche
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6489 del 22 luglio 2025
Rifiuti.Colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti
La colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti (cfr. art. 192 d.lgs. 152/2006) è integrata dall'omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ex art. 14 d.lgs. 285/1992, omissione che risulta ex se dimostrata dalla presenza di rifiuti in loco, senza che occorra provare ulteriori profili di colpa dell'ente proprietario. L'art. 14 d.lgs. n. 285 del 1992 impone all'ente proprietario della strada, tra l'altro, la "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo": tale disposizione deroga, in quanto speciale, alla generale previsione dell'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, rende non necessaria la dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al proprietario della strada in caso di presenza di rifiuti sulla strada stessa o sulle relative pertinenze.
Cass. Sez. III n.27674 del 28 luglio 2025 (CC 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Ponziano
Urbanistica.Rapporti tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
La mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto le opere ineseguibili e giustifica, in caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; correlativamente il titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace
Il presupposto della disponibilità giuridica nei procedimenti ambientali
di Oreste PATRONE
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