Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Corte dei Conti
FONDO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)
Deliberazione 23 settembre 2024, n. 87/2024/G
(segnalazione Avv. M. Balletta)
Consiglio di Stato Sez. II n. 7920 del 2 ottobre 2024
Urbanistica.Manutenzione straordinaria e servizi igienici
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), del DPR n. 380 del 2001, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche le opere necessarie «per realizzare […] i servizi igienico-sanitari […] sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico». Un intervento che comporti una diversa distribuzione, rispetto al titolo, delle tramezzature interne, con realizzazione di stanze e servizi igienici, è qualificabile come manutenzione straordinaria e soggetto al regime della comunicazione di inizio lavori, la cui omessa trasmissione non comporta l’applicazione della sanzione demolitoria, ma di quella pecuniaria
Reati ambientali e delega di funzioni: gli ultimi chiarimenti della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez.IV n. 7884 del 1 ottobre 2024
Ambiente in genere.Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione
Le scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale hanno natura ampiamente discrezionale e sono giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.
Cass. Sez. III n. 37236 del 10 ottobre 2024 (UP 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Calderone
Rifiuti.Combustione illecita ed obblighi di bonifica
L’art. 256 bis, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, sia nell’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell’area.
Rifiuti inerti – EOW - dm n. 127/2024. Dichiarazione sostitutiva dpr 445/2000
di Cinzia SILVESTRI
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