Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR lombardia (BS) Sez. II n. 538 del 13 luglio 2020
Urbanistica.Piano attuativo e obblighi del privato proponente
Nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi di fare e/o di dare ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge. Tanto più che “le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio.
TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n. 7963 del 13 luglio 2020
Ambiente in genere.Conferenza di servizi e V.I.A.
Il parere preventivo favorevole eventualmente espresso dall’amministrazione comunale prima della conferenza di servizi non può vincolare la condotta della stessa amministrazione comunale in conferenza di servizi, rendendo immodificabile l’avviso originario. Ciò in quanto la funzione della conferenza di servizi risiede proprio nel confronto delle diverse posizioni, al fine di pervenire ad una determinazione finale che tenga conto di tutti i fatti e di tutte le considerazioni emerse nel corso della procedura. Sulla base di tale presupposto non si può escludere un ripensamento da parte dell’amministrazione comunale che pure si era espressa in precedenza favorevolmente sul progetto, purché la nuova posizione sia sorretta da una congrua motivazione e da una adeguata istruttoria. Sarebbe inutile pretendere che la mutata posizione sia espressa esclusivamente in conferenza di servizi, perché altrimenti si costringerebbe l’autorità procedente a convocare formalmente la conferenza di servizi solo per sentirsi comunicare, formalisticamente, una determinazione già assunta in precedenza e che impedisce la costruttiva celebrazione della conferenza di servizi.
TAR Lombardia (MI) Sez.II n.1303 del 9 luglio 2020
Urbanistica.Regime giuridico della SCIA e del permesso di costruire
La d.i.a. (oggi s.c.i.a.) è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all’esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia non può esplicare alcun effetto. La natura privata della d.i.a. genera una differenziazione del trattamento giuridico della stessa rispetto ad un atto amministrativo, qual è il permesso di costruire – si veda la posizione deteriore dei terzi lesi dall’intervento effettuato con d.i.a. o s.c.i.a. rispetto a quelli effettuati con il permesso di costruire – da cui necessariamente discende una parziale divergenza di regime; in tal senso, vanno richiamate le previsioni del Testo unico dell’edilizia che hanno previsto per l’interessato la facoltà di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi effettuabili con s.c.i.a. (art. 22, comma 7) o viceversa di avvalersi della s.c.i.a. in alternativa al permesso di costruire (art. 23), in modo da consentire al privato, a prescindere dalla tipologia di intervento programmato, di scegliersi un regime giuridico più formalistico ma più garantito, oppure più snello ma con maggiori oneri e responsabilità a proprio carico.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1295 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Difformità totale e difformità parziale
Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria
TAR Marche Sez. I n. 424 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Impianti sportivi gestiti in modo imprenditoriale
Il D.P.R. n. 160/2010, così come il previgente D.P.R. n. 447/1998, si applica a tutte le attività produttive ed a quelle di prestazione di servizi, a prescindere dal fatto che esse debbano essere allocate in zone già classificate D dallo strumento urbanistico (art. 2 del D.P.R. n. 160/2010). Anche gli impianti sportivi, i quali dal punto di vista urbanistico sono normalmente insediabili solo nelle zone F, se gestiti in modo imprenditoriale sono qualificabili come attività produttive ai fini dell’applicazione della procedura S.U.A.P.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
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