Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 34589 del 17 settembre 2021 (UP 4 giu 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Aceto Ric. Caporaso
Acque.Ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011
In generale, il d.P.R. n. 227 del 2011 si applica esclusivamente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; inoltre, trattandosi di scarichi in rete fognaria, è necessario che osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006); pertanto, non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l’anno; è altresì necessario dare prova che l’impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell’ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, sopratutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l’applicazione delle relative norme derogatorie.
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 5511 del 16 agosto 2021
Ambiente in genere.Richiesta di accesso alle informazioni ambientali
La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l'interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell'integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell'istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi
Vulnerabilità intrinseca di un acquifero alla contaminazione
di Luigi FANIZZI
Cass. Sez. III n. 33821 del 13 settembre 2021 (CC 26 giu 2021)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Di Benedetto
Urbanistica.Condono edilizio e legge reg. Sicilia 16\2016
La speciale procedura introdotta dalla legge reg. Sicilia 16/2016 si risolve sostanzialmente in una mera semplificazione procedurale che non può assolutamente prescindere dalla effettiva sussistenza dei requisiti di condonabilità previsti dalla disciplina nazionale (nella specie, quelli di cui alla legge 724/1994 sul condono edilizio). Da ciò consegue che anche con riferimento a tale particolare procedura resta fermo il potere dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la sussistenza effettiva di tali requisiti sostanziali e formali, non potendo il ricorso alla procedura semplificata e la mera presentazione di una perizia giurata impedire al giudice di effettuare una verifica del tutto identica a quella richiesta, riguardo alla disciplina nazionale.
TAR Liguria Sez. II n. 755 del 4 agosto 2021
Ambiente in genere.VAS e tempi del procedimento
Non è ammessa la possibilità di determinarsi in modo posticipato sulle questioni ambientali, essendo ormai incontestato che la VAS deve esprimersi sulle scelte di fondo che dovranno caratterizzare la conformazione del suolo, sì che il progetto deve contenere sin dalla fase iniziale i tratti caratterizzanti su cui sarà possibile determinarsi in sede ambientale.
TRGA Trento Sez. unica n. 150 del 29 settembre 2021
Caccia e animali.Abbattimento orsi
Ai fini della legittima adozione di un’ordinanza contingibile e urgente con cui viene disposto l’abbattimento di un orso, l’autorità competente deve valutare caso per caso la situazione fattuale e ravvisare la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità, tale da non consentire il ricorso alle procedure disciplinate da specifiche disposizioni (nella specie, l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018) e l’adozione di misure energiche alternative.(segnalazione P. Mazzocco)
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