Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.II n. 2489 del 19 agosto 2021
Sviluppo sostenibile.Certificati Verdi
La finalità di tutela ambientale sottesa al meccanismo incentivante dei certificati verdi non consente una lettura della relativa disciplina in un’ottica puramente economica o meccanica, comunque avulsa dalla cornice delle prescrizioni ambientali che regolano le attività produttive di riferimento, con la quale anzi essa deve necessariamente armonizzarsi. Elemento di raccordo testuale -e ovviamente non esaustivo- è costituito dal regime del deflusso minimo vitale, cui fanno riferimento, sia il d.m.11 novembre 1999 sia il d.m. 18 dicembre 2008, seppure da angolazioni completamente diverse. Con la dizione “deflusso minimo vitale” (DMV) si intende il quantitativo di acqua che qualsiasi opera di captazione ubicata sull’asta di un lago, fiume, torrente, o di altro corso d’acqua, deve restituire, sì da garantirne la naturale integrità ecologica, seppure con popolazione ridotta, con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica. La consistenza del DMV incide evidentemente sulle modalità di gestione e conseguentemente sui costi dell’impianto. L’obbligo di garantire, ai fini del rilascio della concessione per impianti idroelettrici, il DMV e l’equilibrio del bilancio idrico è imposto, a livello normativo, dall’art. 12 bis, comma 1, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ed è attualmente previsto dall’art. 95, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico ambientale.
Cass. Sez. III n. 32861 del 6 settembre 2021 (UP 7 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Palmieri
Ambiente in genere.Delega di funzioni in materia ambientale
In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 6012 del 23 agosto 2021
Urbanistica.Ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo
L'art. 17, comma 3, l. 17 agosto 1942, n. 1150, che disciplina la c.d. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo ha la duplice funzione di precludere - per un verso - la proroga sine die di piani attuativi mai avviati (o rimasti inattuati o quasi del tutto inattuati) ed ormai scaduti (e presumibilmente obsoleti in quanto non più conformi alle mutate esigenze urbanistiche), e di salvare - per altro verso - le opere già realizzate, consentendo comunque (al fine di evitare un “danno urbanistico/ambientale” maggiore rispetto a quello cagionato dalla visione della incompiutezza delle opere) il completamento urbanistico delle aree nelle quali la pianificazione sia stata correttamente avviata, consentendo, cioè, la ultimazione delle opere di urbanizzazione in corso e la ordinata edificazione, in conformità agli indici praticati nella zona secondo le disposizioni del piano stesso
TAR Campania (NA) Sez. III n. 5624 del 25 agosto 2021
Urbanistica.Non sanabilità opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 e dall’art. 37 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile nel caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quando espressamente previsto dall’art. 146 del D.L.vo n. 42 del 2004: e ciò perché per le opere comportanti interventi di nuova costruzione, l'autorizzazione paesaggistica, la quale ovviamente condiziona l'accertamento, non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’autorizzazione paesaggistica postuma non è, infatti, ammissibile se non nei limitatissimi e tassativi casi previsti nel medesimo art. 167 (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 33088 del 7 settembre 2021 (CC 15 lug 2021)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Leo
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e scarti di origine animale
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Una conclusione del genere va ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
Un’’attività è “abusiva” anche nel caso in cui essa sia attuata violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, come accertato nel caso in esame, in quanto lo smaltimento (di liquido ematico) non avveniva presso l’impianto indicato nella documentazione di trasporto, bensì presso altra proprietà .Né rileva, per escludere il reato, che una parte del liquido ematico fosse conferito nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni, in quanto il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite
Il discrimine tra abuso edilizio e lottizzazione abusiva
(Nota critica a Cassazione penale, Sez. III, n° 34890/2021)
di Massimo GRISANTI
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