Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5542 del 26 luglio 2021
Rifiuti.Bonifica spontanea di un sito inquinato
Nel caso di bonifica spontanea di un sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà
Cass. Sez. III n. 32889 del 6 settembre 2021 (CC 29 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Marra
Urbanistica.Lottizzazione abusiva reato progressivo nell’evento
La fattispecie di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell’evento che giunge a compimento solo con l’ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l’intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all’epoca di ultimazione della ultima opera, sia essa una costruzione abusiva o un’urbanizzazione primaria o secondaria; conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato
Le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in materia ambientale
di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI
Consiglio di Stato Sez. IV n.5868 del 12 agosto 2021
Acque.Acque emunte convogliate
L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”. In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni.
Cass. Sez. III n. 31345 del 10 agosto 2021 (UP 21 apr 2021)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Lioni
Caccia e animali.Illecita detenzione di fauna selvatica protetta
Il reato di illecita detenzione di fauna selvatica protetta – condotta rilevante rispetto alle materie dell’ambiente e dell’ecosistema, attribuite alla legislazione statale esclusiva – quale previsto dall’art. 30, comma 1, l. 157/1992 certamente sussiste laddove la detenzione non sia stata autorizzata in base ad una legge regionale, non potendosi ritenere invece sussistente il solo illecito amministrativo eventualmente previsto dalla legge regionale (e con riguardo al caso di specie, il rilievo vale per il disposto di cui all’art. 9, comma 1, l. 17/1995). Difatti, certamente condivisibile è il generale principio per cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689).
Consiglio di Stato Sez.IV n. 5966 del 20 agosto 2021
Urbanistica.Impianto di climatizzazione contenuto in un controsoffitto non costituisce volume tecnico
I volumi tecnici sono per definizione soltanto quelli allocati al di fuori del corpo dell’edificio (ma ad esso funzionali) i quali non vengono computati solo ed in quanto insuscettibili di autonoma utilizzazione. Nello stesso senso depone la risalente, ma, invero, ancora attuale, Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 1973 secondo la quale i volumi tecnici sono quelli “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”. La circolare precisa, inoltre, che la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune”. Può dunque agevolmente concludersi che un impianto di climatizzazione contenuto in un controsoffitto non costituisce un “volume tecnico” ai fini di cui trattasi.
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