Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Acque meteoriche e acque reflue industriali: la Cassazione si «consolida»
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1358 del 31 maggio 2021
Urbanistica.Decreto semplificazioni e stato legittimo dell’immobile
L'art. 9-bis. comma 1-bis TU edilizia non può interpretarsi se non nel senso che lo «stato legittimo dell’immobile» è quello riveniente dal «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa», nonché, se a questo siano susseguiti ulteriori titoli abilitativi, dal titolo «che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali». Con l’innovazione introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. d, n. 2, del d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), conv. in l. n. 120/2020, il legislatore ha inteso semplicemente chiarire che lo «stato legittimo dell’immobile» è quello corrispondente ai contenuti del sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative. Non altro, perché, se altro il legislatore avesse inteso stabilire, e cioè se avesse ricollegato portata totalmente abilitante al titolo «che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare», a prescindere dal relativo oggetto, avrebbe abbandonato il principio ordinamentale basico di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, operante nel campo processuale, ma ragionevolmente esportabile anche nel campo dei procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati e, soprattutto, avrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i manufatti assistiti da (qualsivoglia) titolo abilitativo, seppure non riferibile alla loro integrale consistenza e conformazione
GIP Trib. Fermo sent. 21 gennaio 2021
Est. Pepe Imp. A. ed altri
Rifiuti.Elusione degli adempimenti prodromici alla bonifica
L’elusione degli adempimenti prodromici alla bonifica previsti dagli artt. 242 e ss. T.U.A. integra il delitto di omessa bonifica ex art. 452 terdecies c.p.; tuttavia i soggetti diversi dal responsabile dell’inquinamento non ne rispondono qualora sia mancata un’effettiva ricerca di quest’ultimo ai sensi dell’art. 244 T.U.A poiché l’obbligo di provvedere in via sostitutiva origina esclusivamente dal rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
TAR Umbria Sez. I n. 416 del 31 maggio 2021
Ambiente in genere.AIA e conferenza di servizi
Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”; in altri termini, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (fattispecie in tema di AIA)
Cass. Sez. III n. 21090 del 28 maggio 2021 (CC 13 mag 2021)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Trionfanti
Rifiuti.Prescrizione del reato e restituzione dell’area adibita a discarica subordinata alla bonifica
E’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell'area interessata da una discarica per la quale il reato è estinto. Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. Dlgs. 152/06 a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1542 del 23 giugno 2021
Beni ambientali.Applicabilità dell'art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica
L'istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 si applica al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica, estendendosi ad ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d’ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso
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