Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22 del 2 gennaio 2019 (Ud 30 nov 2018)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Clark
Beni Culturali.Esportazione illecita e confisca
Vicenda relativa alla confisca conseguente alla esportazione della statua « atleta vittorioso » di Lisippo in realzione reato previsto e punito dall’art. 66 della legge n. 1089 del 1939 – ora art. 174 del dlgs n. 42 del 2004.
TAR Campania (NA) Sez. V n. 7194 del 17 dicembre 2018
Rifiuti.Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lg. n. 152 del 2006 costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art. 27, d.lg. n. 22 del 1997, abrogato dall'art. 264 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006; caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di Servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. La Conferenza di Servizi in oggetto, insomma, costituisce una Conferenza istruttoria e non decisoria, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Peraltro, essa è prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., l. n. 241 del 1990. Ad essa, pertanto, non si applicano i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale in materia di Conferenza di Servizi decisoria, che consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti dei soggetti assenti o che hanno emesso i loro pareri al di fuori della Conferenza. Tale soluzione è del tutto compatibile con il modello specifico in esame, che affida alla sola Regione la competenza finale a provvedere. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi quindi ha contenuto consultivo e valore endoprocedimentale, trattandosi di atto meramente istruttorio ed interno, da riversare nell'atto decisorio, ossia nel provvedimento successivamente intervenuto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Corte Costituzionale sent. n. 2 del 9 gennaio 2019
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità - Determinazione dell'oblazione in misura pari al valore di mercato dell'intervento eseguito.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
TAR Marche Sez. I n. 768 del 11 dicembre 2018
Rifiuti.Responsabile Tecnico Ambientale
La deliberazione n. 1 del 2004 e le circolari n. 3413/2004 e n. 2182/2009 del Comitato Nazionale dell’Albo, in un quadro di chiaro favor per le imprese che operano nel settore, hanno previsto un’ampia possibilità per le stesse di comprovare il possesso, da parte dei soggetti che aspirano ad essere riconosciuti come Responsabile Tecnico Ambientale, delle pregresse esperienze lavorative e formative indicate dal D.M. n. 120/2014 e dalla medesima deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 1 del 2004. In base ai suddetti atti del Comitato Nazionale il possesso di tali requisiti è comprovabile in primo luogo mediante la produzione di almeno cinque piani di lavoro (uno per ogni anno del quinquennio di riferimento) oppure, laddove tale documentazione non sia sufficiente, attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e delle relazioni annuali che, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 257/1992, debbono essere effettuate alla Regione e all’ASL competente per territorio. La normativa di settore attua un equo contemperamento fra l’esigenza di garantire che i tecnici addetti a questa delicatissima attività siano adeguatamente formati e la necessità di evitare eccessivi appesantimenti burocratici e di tenere invece conto della realtà delle cose (esigenze che, non a caso, sono evidenziate nel preambolo della citata deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 2017).
Cass. Sez. III n. 55483 del 13 dicembre 2018 (Ud 25 set 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Maffei
Urbanistica.Difformità parziale
Il concetto di difformità parziale si riferisce ad ipotesi gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.
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