Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass.Civile Sez. unite n. 25021 del 7 ottobre 2019 (Ud.16 apr. 2019)
Pres. Mammone Est.Lombardo Ric.Curatela Fall. La Rosa
Urbanistica.Scioglimento della comunione relativa ad un edificio abusivo
In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c. d. "endoesecutiva o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c. d. "endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
TAR Toscana Sez.II n. 1322 del 9 ottobre 2019
Ambiente in genere.VIA e violazione del termine per il rilascio del provvedimento
L’art. 19, comma 12, dlv 152\06 afferma che “i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”; ciò significa che la violazione dei termini stessi assume giuridica rilevanza solo “ai sensi e per gli effetti” di cui alle richiamate disposizioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990, cioè ai fini di far valere la responsabilità dirigenziale, per richiedere il danno da ritardo o l’indennizzo, per attivare il potere sostitutivo, non già per inferirne la illegittimità del provvedimento per il solo fatto che sia stato emesso dopo la consumazione dei termini stessi.
Cass. Sez. III n. 40781 del 4 ottobre 2019 (UP 20 giu 2019)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Salsi
Urbanistica.Lottizzazione abusiva negoziale
Integra il reato di lottizzazione abusiva negoziale non solamente l’avvenuta cessione di una porzione immobiliare in maniera tale che, attraverso il suo frazionamento attuato per via contrattuale, ne sia irreversibilmente mutata la destinazione giuridica, ma, trattandosi di un reato di pericolo anche il compimento di atti che siano astrattamente idonei a dare corso ad una trasformazione del territorio diversa da quella divisata con gli strumenti di programmazione urbanistica adottati dagli organi competenti; atti fra i quali vi è anche, in caso di lottizzazione negoziale, anche la offerta in vendita dei singoli lotti abusivamente frazionati
Consiglio di Stato Sez. VI n.6576 del 1 ottobre 2019
Urbanistica.Natura di pertinenza di una piscina condominiale
E’ qualificabile come pertinenza una piscina condominiale allocata in un’area di sedime diversa da quella progettuale. D’altra parte una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, non ha una sua autonomia immobiliare ed è, invece, destinata a determinare un qualcosa che si pone al servizio dell'immobile principale. La natura pertinenziale determina l’inapplicabilità della regola demolitoria valevole per le variazioni essenziali, dovendo invece imporre una considerazione in concreto della procedura da adottare, una volta assodata la reale natura delle opere
Trasporto abusivo di rifiuti e confisca del mezzo utilizzato
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato, Sez. I n.2534 del 30 settembre 2019
Ambiente in genere.Opposizione alla decisione assunta in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
Le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa l. n. 241 del 1990 - in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13, d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale
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