Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 2176 del 2 aprile 2019
Ambiente in genere.Legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio
La legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell’impianto che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative. Irrigidimenti sul piano probatorio in simili fattispecie potrebbe vanificare la tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 24 e 113 della Costituzione.
Cass. Sez. III n. 15523 del 9 aprile 2019 (Cc 15 feb 2019)
Pres. Cervadoro Est. Corbo Ric. Fidenzio
Urbanistica.Intervento edilizio in zona vincolata
Quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessaria il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.
La Corte di cassazione si esprime sui poteri del Commissario per gli usi civici
di Stefano DELIPERI
TAR Umbria Sez. I n.174 del 3 aprile 2019
Caccia e animali.Competenza per l'emisisone di ordinanza a tutela del benessere psico-fisico di un cane
E' illegittima l’ordinanza del Sindaco con la quale viene ingiunto al proprietario di un cane di provvedere allo spostamento dell’animale in altra struttura che permetta una detenzione dello stesso compatibile con il suo benessere psico-fisico, poiché la competenza all'emanazione del provvedimento è del dirigente
Cass. Sez. III n. 16044 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Rossi
Acque. Scarichi provenienti dall’attività casearia
Gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2215 del 3 aprile 2019
Urbanistica.Lotto edificato e volumetria residua
Un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore (nuovo) permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera e il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione, a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto in seguito catastalmente divisa, dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti: pertanto, quando un’area edificabile viene successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile nell’intera area permane invariata, sicché, qualora siano già state realizzate sul lotto originario una o più costruzioni, i proprietari dei vari terreni, in cui detto lotto sia stato successivamente frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che eventualmente residua tenuto conto di quanto originariamente costruito. In altri termini, qualora un lotto urbanisticamente unitario sia già stato oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residua, o la superficie coperta residua, va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata, con irrilevanza di eventuali successivi frazionamenti catastali o alienazioni parziali, onde evitare che il computo dell’indice venga alterato con l’ipersaturazione di alcune superfici al fine di creare artificiosamente disponibilità nel residuo
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