Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2833 del 22 gennaio 2019 (Ud 13 giu 2018)
Pres. Savani Est. Andronio Ric. Sabatini
Urbanistica.Direttore dei lavori e responsabilità
In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Il richiamato art. 29, comma 2, esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente
La modulazione del vincolo alberghiero: dalla multiproprietà ai condhotel
di Giuseppe TRAPANI
(Consiglio Nazionale del Notariato Studio n.230-2018/P)
Il D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n. 13, fonte normativa della nuova fattispecie del condhotel consente
di rivisitare i rapporti tra vincolo alberghiero e destinazione turistico recettiva, rimodulando le interferenze con la disciplina sanzionatoria della lottizzazione abusiva. Ne risulta un quadro tecnico giuridico nel quale alla peculiare conformazione dell’oggetto e ai requisiti soggettivi dei soggetti che ne fruiscono, si accompagna la previsione di specifiche regole contrattuali ed urbanistiche che richiedono particolare attenzione.
TAR Sardegna Sez. II n. 11 del 8 gennaio 2019
Beni culturali.Stato di degrado del bene e dichiarazione di interesse
Lo stato di degrado di un bene non impedisce la dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ben potendo il manufatto, ancorché in condizioni precarie, essere oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l’ulteriore degrado, restando rimesso all’apprezzamento discrezionale della competente Amministrazione la valutazione dell’idoneità delle “rimanenze” ad esprimere il valore che si intende tutelare
Cass. Sez. III n. 3579 del 24 gennaio 2019 (Ud 24 ott 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Sgambato
Rifiuti.Illecita gestione e particolare teniuità del fatto
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, traendone la conseguenza che deve essere esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato conferimento di rifiuti prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
TAR Lazio Sez. II-Quater, n. 1373 del 4 febbraio 2019.
Elettrosmog.Impianti di telefonia mobile e legittimità limite distanziale di 150 metri da siti sensibili.
L’imposizione di un limite cd. distanziale ragionevole (nel caso 150 metri) rientra nel potere regolamentare previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le finalità previste dalla norma comportano che il potere regolamentare del Comune vada considerato espressione dell'autonoma e fondamentale competenza che detto ente ha nella disciplina dell'uso del territorio. Esso può tradursi nell'introduzione sia di regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, sia nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
TAR Umbria Sez. I n. 27 del 17 gennaio 2019
Caccia e animali.Preapertura della caccia e necessaria esistenza e validità di un piano faunistico venatorio
L’assenza di un piano faunistico venatorio aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione, ancorché non valga a bloccare in toto l’attività venatoria, impedisce che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge
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