Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30681 del 1 agosto 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Varriale
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
Va esclusa la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale (nella fattispecie rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5629 del 6 luglio 2022
Elettrosmog.Impugnazione norma urbanistica che limita gli impianti di telecomunicazione
L’onere di impugnare la previsione di uno strumento urbanistico che limiti o escluda, su un determinato fondo, la possibilità di realizzare nuovi impianti di telecomunicazione scatta solo nel momento in cui si verifica la coincidenza tra soggetto titolare della legittimazione ad agire e soggetto titolare dell’interesse ad agire, il che può accadere: (i) sia quando l’area interessata dalla norma limitativa sia di proprietà di una impresa titolare dell’autorizzazione a realizzare ed esercire impianti di telecomunicazione: in tal caso l’interesse ad agire risulta connotato da immediata attualità e concretezza, sicché il termine per impugnare la previsione limitativa, di natura immediatamente conformativa, decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione del piano o dal momento della piena conoscenza, a seconda che l’impresa abbia acquistato la proprietà del fondo prima o dopo l’approvazione dello strumento urbanistico; (ii) sia quando una impresa autorizzata alla realizzazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione abbia ottenuto dal proprietario del fondo il consenso ad occuparlo per realizzarvi e mantenervi un nuovo impianto, ed abbia poi presentato l’istanza di autorizzazione prevista dall’art. 43 (già art. 87) del D. L.vo 259/2003. Solo la concorrenza delle indicate circostanze è idonea a dimostrare, oltre alla legittimazione ad agire, anche l’esistenza di un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del nuovo impianto di autorizzazione, rendendo ammissibile l’impugnazione della norma che frustra tale interesse. In tal caso la legittimazione ad agire sarà ravvisabile sia in capo alla impresa che in capo al proprietario del fondo, ed il termine per proporre l’impugnazione decorrerà dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, dovendosi ritenere sproporzionato l’obbligo di impugnare la previsione limitativa prima che sia reso noto l’esito ufficiale della pratica ex art. 43 (ex art. 87) del D. L.vo 259/2003, il cui avvio è tuttavia necessario per integrare l’interesse alla impugnazione.
Cass. Sez. III n. 30423 del 2 agosto 2022 (UP 20 apr 2022)
Pres. Sarno Est. Semeraro Ric. PM in proc. Piconese
Urbanistica.Opere stagionali
La mancata rimozione del manufatto al termine della stagione estiva, come avvenuto nel caso de quo, concretizza un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dal provvedimento amministrativo, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo. Una volta che l'opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 769 del 1 agosto 2022
Rifiuti.Obblighi di rimozione
In linea generale, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune è tenuto ad accertare che il proprietario “non responsabile” dell’abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell’accertamento de quo, l’omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza, posto che «nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento
del danno
Cass. Sez. III n. 30457 del 2 agosto 2022 (CC 15 giu 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Senatore ed al.
Urbanistica.Manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto
La previsione oggi vigente riferita ai manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto non deroga alla necessità che gli interventi di trasformazione del territorio sottratti al regime del permesso di costruire debbano avere natura temporanea, ma specifica questo requisito con riguardo alle tipiche strutture utilizzate dai turisti che fruiscono di quelle aree ricettive.
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1128 del 1 agosto 2022
Ambiente in genere.Procedura di VIA
Ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della l. n. 241/1990 la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis co. 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, co. 1) - comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura “mimesi” - da parte dell’Autorità procedente.
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