Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass.Pen. Sez. III n. 29818 del 10 luglio 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Filippi
Rifiuti.Gestione illecita quale reato di pericolo
L’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", quando deve essere probabile, secondo l' "id quod plerumque accidit", che alla condotta consegua l'evento lesivo, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. Dunque, il fatto, astrattamente pericoloso, ancorché concretamente non dannoso e non pericoloso, è comunque punibile ai sensi dell’art. 256, d.lgs. n. 152, cit.
La Governance Ambientale Aziendale come strumento fondamentale di crescita sostenibile
di Stefano MAGLIA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6438 del 3 luglio 2023
Urbanistica.Calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare tracciando linee perpendicolari tra gli edifici
La perequazione e le scelte di pianificazione secondo il modello normativa della Regione Campania
di Antonio VERDEROSA
TAR Toscana Sez. II n. 774 del 25 luglio 2023
Ambiente in genere.Principio di precauzone
Il c.d. « principio di precauzione », in particolare, di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che laddove sussistano incertezze o anche solo un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. In tal caso l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Il principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei valori ambientali sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra un fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Come più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, poiché le istituzioni sia comunitarie che nazionali sono responsabili della tutela della salute e dell'ambiente, sicché la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato
Equilibrismi ed evidenze nell’accertamento tecnico in materia ambientale tra esigenze investigative complesse e rispetto del principio del contraddittorio
di Domenico MONCI
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