Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Calabria Sez. dist. Reggio C. n.584 del 8 ottobre 2019
Urbanistica.Opere strutturali in cemento armato ed agibilità
Per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della L.n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico. Non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella prevista dell’art. 35, comma 3, lett. b), L. 28.02.1985, n. 47 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica. Inoltre, anche nella nuova procedura di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 comma 5 del d.P.R. n. 380/01), che in sostanza ricalca i contenuti di quella previgente, si evince solo la richiesta di collaudo statico, ma non si contempla nessun’altra alternativa.
Cass. Sez. III n. 39317 del 25 dettembre 2019 (UP 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Cerroni Ric. De Leo
Urbanistica.Responsabilità del progettista
E’ configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori
Cass. Sez. VI n. 37902 del 12 settembre 2019 (UP 22 mag 2019)
Pres. Di Stefano Est. Ricciarelli Ric. Canale
Ambiente in genere.Dirigente pubblico e reato di cui all'art. 328 c.p.
Sulla responsabilità per il reato di cui all’art. 328 c.p. del dirigente pubblico che non provvede al risanamento di un immobile di proprietà dell’ente pubblico versante in condizioni di degrado igienico-sanitario conseguente all’accatastamento di materiali e rifiuti di vario genere.
TAR Piemonte Sez. I n.1047 del 7 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Principio di autoresponsabilità
In applicazione del principio di autoresponsabilità, il richiedente che intende ottenere l’autorizzazione unica deve porre in essere tutte le attività necessarie secondo lo standard di diligenza ritagliato sulla categoria professionale dell’operatore nel settore energetico e deve pertanto attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda.
Ecocidio: Analisi di una proposta
di Carlotta Maria CAPIZZI
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1265 del 4 ottobre 2019
Ambiente in genere.Relazione di riferimento
L’istituto giuridico della relazione di riferimento è stato introdotto dal decreto legislativo 46 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva europea 2010/75, denominata direttiva IED, riferita alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. La direttiva europea, al 24º considerando, configura la relazione di riferimento come uno strumento pratico atto a consentire un raffronto in termini quantitativi tra lo stato di un sito su cui insiste un’installazione e lo stato dello stesso al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee; pertanto, la relazione di riferimento dovrebbe contenere informazioni che si avvalgono dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee; al 25º considerando la direttiva collega l’obbligo di ripristino del sito allo stato descritto nella relazione di riferimento al principio “chi inquina paga”. In applicazione dei suddetti principi, la direttiva europea definisce all’articolo 22, comma 2, la relazione di riferimento come il documento contenente le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. In sostanza, nell’ottica della direttiva europea, la relazione di riferimento dovrebbe consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione
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