Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Campania (NA) Sez. VIII n.1481 del 18 marzo 2019
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e conseguenze della mancata comunicazione per vizo di notifica
La mancata comunicazione al destinatario dell’ordinanza di demolizione non è idonea a incidere sulla legittimità di tale provvedimento, ma soltanto rende inesigibile l’ordine in esso contenuto (in quanto non conosciuto da chi avrebbe dovuto eseguirlo); il che, però, a sua volta, rende invece viziati, e perciò illegittimi (non essendovi stati i necessari atti prodromici), sia il successivo atto di accertamento della mancata spontanea ottemperanza (perché, non essendo stato conosciuto l’ordine, la demolizione non era esigibile dal privato, cosicché non può configurarsi un inadempimento di questi, e neppure può perciò dirsi verificata alcuna gratuita acquisizione al patrimonio comunale in suo danno), sia, ancora più a valle, l’ordine di sgombero dell’immobile interessato dalle opere abusive.
Cass. Sez. III n. 16056 del 4 aprile 2019 (Pu 14 feb 2019)
Pres. Di Nicola Est. Reynaud Ric. PM in proc. Anichini
Urbanistica.Modifica destinazione d’uso e titolo abilitativo
La realizzazione di un insieme sistematico di opere rivolte a modificare la destinazione d’uso di un preesistente organismo edilizio in modo tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o di una unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste nell’art. 23 ter, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 è intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia e non compatibile con la categoria del restauro o risanamento conservativo, che ammette soltanto modifiche della destinazione d’uso nell’ambito della stessa categoria funzionale; se l’immobile è compreso nelle zone omogenee A del piano regolatore comunale (centro storico), per ciò solo il descritto intervento è subordinato al previo rilascio del permesso di costruire od alla s.c.i.a. ad esso alternativa ed in mancanza del necessario titolo sussiste il reato di lavori in assenza di permesso di cui all’art. 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001.
TAR Puglia (BA) Sez. I n.400 del 19 marzo 2019
Sviluppo sostenibile.Frazionamento artificioso di un unico impianto in relazione ai diversi punti di connessione
In materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve necessariamente essere presa in considerazione la potenza complessiva dell’unico realizzando impianto, che non può essere artificiosamente frazionato in relazione ai diversi punti di connessione, ovvero in ragione della tensione elettrica, in quanto le turbine concorrono a formare un solo, unitario impianto infrastrutturale. Argomentando in senso difforme, la normativa sarebbe facilmente eludibile con violazione delle sue intrinseche finalità pubblicistiche; basterebbe, invero, trovare dei nodi di connessione diversi, seppur relativi ad aereogeneratori ubicati in aree contigue o vicine per attivare la procedura semplificata in luogo dell’Autorizzazione Unica, aggirando in frode (cfr. 1344 c.c.) la relativa disciplina, a puro scopo di profitto privato.
Rifiuti con codici a specchio, fanghi di depurazione contaminati e cessazione della qualità di rifiuto (EOW). La Corte Europea si schiera con la Cassazione e con il Consiglio di Stato
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2216 del 4 aprile 2019
Urbanistica.Annullamento della concessione rilasciata sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà
Allorquando una concessione sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 403 del 19 marzo 2019
Beni ambientali. Procedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica
Il carattere di potenziale inclusività, all’interno del procedimento di V.I.A., della disamina trasversale di tutti gli effetti diretti e indiretti di un dato intervento modificativo sull’ambiente, considerato nei suoi vari aspetti, non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che viene in rilievo ove l’intervento incida su beni che, in ragione dell’elevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal caso, infatti, è la legge ad imporre l’attivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nell’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. Proprio in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.
Pagina 565 di 609