Sviluppo sostenibile.Frazionamento fittizio impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
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TAR Sicilia (PA) Sez.II n. 2104 del 15 ottobre 2018
Sviluppo sostenibile.Frazionamento fittizio impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
Le disposizioni contenute nel paragrafo 11.6 delle “Linee Guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al D.M. 10 settembre 2010 – la cui immediata applicabilità nel territorio della Regione siciliana è disposta dall’art. 1 del D.P.R.S. 18/07/2012, n.48 - prevedono che, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse. Tali presupposti - da intendersi anche come indici rivelatori di un eventuale frazionamento fittizio - che costituiscono espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione e che come tali si sottraggono al sindacato di legittimità, salva la loro manifesta illogicità, irrazionalità, illogicità o inadeguatezza - che peraltro nel caso non sussiste e che non è stata neppure messa in dubbio - hanno l’evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco (quello alla tutela e all’impulso dell’iniziativa imprenditoriale privata, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla tutela degli interessi urbanistici in generale, oltre che, in particolare, di quelli paesaggistici e ambientali) evitando che iniziative, di dimensioni apparentemente limitate, possano in realtà dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi, paesaggistico, ambientale, storico, etc.) o in ragione dell’appartenenza di singoli limitati progetti ad uno stesso soggetto o centro di interessi o in ragione del collegamento funzionale tra tali limitati progetti, collegamento ricondotto all’esistenza dell’unicità del punto di connessione
Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico
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Cass. Sez. III n. 48391 del 24 ottobre 2018 (UP 13 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. Manganaro
Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico
L’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge
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Ambiente in genere.Ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari
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TAR Lazio (LT) Sez. I n. 526 del 16 ottobre 2018
Ambiente in genere.Ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari
I presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari sono la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; pertanto, è illegittima l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni permanenti o quando non sia stata previamente accertata l’esistenza di oggettive ragioni di urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della salute pubblica (fattispecie in tema di divieto di pascolo in area industriale dismessa)
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Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
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Cass. Sez. III n. 48397 del 24 ottobre 2018 (CC 26 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. PM in proc. Trasi
Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall’art. 256 d.lgs. 152 del 2006 per l’illecita gestione di rifiuti.
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Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
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TAR Campania (NA) Sez. V n. 5775 del 3 ottobre 2018
Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
In base al D.Lgs. n. 152/2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità
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accia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
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Cass. Sez. III n. 49703 del 30 ottobre 2018 (Ud 5 lug 2018)
Pres. Savani Est. Di Stasi Ric. Zubani
Caccia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è, quindi, rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati
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- Rifiuti.Valutazione di impatto ambientale
- Acque.Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009 DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
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- Beni Ambientali.Vincolo paesaggistico e requisiti di operatività
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- Aria. Disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006
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