Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22632 del 17 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. PM in proc. Majid
Alimenti.Cattivo stato di conservazione
Il fine primario della normativa in materia di alimenti (il c.d. «bene-fine») è la tutela della «salute pubblica», in relazione al quale la violazione di cui all'articolo 5, lettera b), I. 283 del 1962 si pone come reato di pericolo presunto; essa si ottiene attraverso la tutela della «sicurezza alimentare» (c.d. «bene-mezzo», o bene «strumentale»), a presidio della quale è posta, a carico di coloro che intervengono professionalmente in tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e vendita), una serie di obblighi tali da garantire la sussistenza dei requisiti di igiene, in relazione al quale la violazione di cui sopra si pone come reato di danno. La presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione all'interno del complesso dell'esercizio commerciale viola l'affidamento» del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, cui corrisponde, sul versante del soggetto attivo del reato, una posizione di garanzia circa la sussistenza, in tutta la filiera alimentare, dei requisiti di igiene, e ciò indipendentemente dalla concreta messa in vendita dell'alimento.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4892 del 5 giugno 2025
Beni ambientali.Ambito di applicazione dell'art. 167 del dlv 42/2004
Il comma 4 dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce norma eccezionale di stretta interpretazione, per cui l'interprete deve privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma con la conseguenza che, nei casi dubbi, l'interprete deve prediligere l’opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione. Il termine manutenzione straordinaria non è adoperato dall’art. 167 in senso “atecnico”, trattandosi di un precisa qualificazione giuridica indicata nel Testo unico dell’edilizia e come tale richiamata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, proprio al fine di escludere dalla sanatoria paesaggistica tutti gli altri interventi edilizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, come risulta confermato dal nuovo testo dell’art. 36 bis del Testo unico dell’edilizia, introdotto dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, conv. dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.
Cass. Sez. III n. 22459 del 16 giugno 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Varesano
Ecodelitti.Abusività della condotta
Con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico.
L’autorizzazione unica per impianti di trattamento rifiuti e l’effetto di variante urbanistica: profili normativi e giurisprudenziali
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4820 del 3 giugno 2025
Rifiuti.Misure di prevenzione e ripristinatorie
In base al tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del dlv 152\06 la sanzione concorre con la misura ripristinatoria. In questo senso l’espressione “Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256” va intesa nel senso di “Fermo restando l’applicazione delle sanzioni…..”. Del resto le misure di prevenzione e quelle ripristinatorie sono centrali nel sistema di tutela previste dal diritto ambientale e giammai potrebbero essere surrogate da mere sanzioni sostitutive delle misure riparative necessarie a garantire il miglior standard di tutela dei beni ambientali: di qui la loro necessaria concorrenza in luogo della prospettata alternatività che non è giustificabile né sul piano letterale né su quello teleologico; ciò in quanto la misura afflittiva e punitiva completa quella riparatoria e ripristinatoria proprio in chiave general-preventiva e dissuasiva rispetto al pericolo di future nuove violazioni.
Cass. Sez. III n. 22294 del 13 giugno 2025 (PU 6 feb 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. El Khaouad
Caccia e animali.Abbattimento rituale
Sebbene l'abbattimento di animali (nella fattispecie, 6 montoni) corrisponda ad una legittima pratica religiosa propria del credo islamico, se eseguito senza il previo stordimento delle bestie interessate ed in un locale non avente le caratteristiche proprie della struttura denominabile "macello" integra l'elemento oggettivo dei reato di cui all'art. 544-bis cod. pen.
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