Urbanistica.Formazione del silenzio assenso
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2068 del 11 settembre 2023
Urbanistica.Formazione del silenzio assenso
Il comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce poi che <<Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali…>>. La conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non è necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso. La conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie: il titolo edilizio si forma quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.
Beni culturali.Criteri di assoggettamento a vincolo
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TAR Lombardia (MI) Sez.III n. 2060 del 6 settembre 2023
Beni culturali.Criteri di assoggettamento a vincolo
Mentre i beni che hanno un valore culturale intrinseco di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 10, comma 3 d.lgs. n. 42 del 2004, possono essere assoggettati a vincolo solo se la loro realizzazione risale ad oltre settanta anni (ex art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004), i beni di interesse culturale «relazionale» non sono assoggettati a tale limite, essendo di per sé rilevante, affinché il vincolo possa essere legittimamente apposto, il loro collegamento con fatti storici
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Ecodelitti.Inquinamento ambientale e discarica
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Cass.Pen. Sez. III n. 39195 del 27 settembre 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Benedetto ed altro
Ecodelitti.Inquinamento ambientale e discarica
Le norme che disciplinano la gestione del percolato all’interno di una discarica concorrono sicuramente, da un lato (in quanto norme primarie), a valutare la condotta in termini di abusività e, dall’altro, a circoscrive l’ambito della norma precauzionale da rispettare. Numerose norme contenute nell’articolato del d. lgs. 36/2003 (art. 8, comma 1, lettera e) ed i), articolo 11, articolo 13, comma 1, nonché degli allegati al decreto (punti 1.2.1., 1.3, 2.2 dell’allegato 1) evidenziano infatti come, sia nella fase di gestione operativa che di gestione post mortem della discarica, gravi sul gestore, pubblico o privato che sia, un preciso obbligo di: 1) Ridurre al minimo il battente del percolato; 2) Prelevare il percolato, trattarlo e smaltirlo; 4)Ridurre il più possibile la produzione di percolato da precipitazioni meteoriche; 5) Porre in essere tutte le azioni possibili al fine di evitare la tracimazione, il ruscellamento o comunque il rilascio di percolato al di fuori del perimetro della discarica. Tutte queste attività rientrano nella posizione di garanzia che la legge pone in capo a chi, a diverso titolo, realizza o gestisce la discarica, la cui violazione integra, senza dubbio, gli estremi della «colpa specifica», in cui la valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento assume natura semplificata.
Ambiente in genere.Procedure di autorizzazione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8187 del 6 settembre 2023
Ambiente in genere.Procedure di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, d.lgs. 152/2006 spetta all’amministrazione proponente individuare le amministrazioni deputate al rilascio delle “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto”. L’ampia dizione del comma 2 del d.lgs. cit. prevede che l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sia comunicata “a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto”, sicché se ne desume che non esiste una disposizione normativa che stabilisca in modo preciso, rigido e definitivo la distanza legale entro la quale vi sia un impatto ambientale talmente rilevante da dover coinvolgere tutti gli enti e tutte le amministrazioni presenti entro la stessa distanza dall’impianto.
Caccia e animali.Reato di uccisione di animali
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Cass.Pen. Sez. III n. 37847 del 15 settembre 2023 (UP 15 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Soadafora
Caccia e animali.Reato di uccisione di animali
La nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. La crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile
Ambiente in genere.Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo e poteri della P.A.
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 4848 del 23 agosto 2023
Ambiente in genere.Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo e poteri della PA
In base all'art. 54 cod. nav., rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione ha una potestà sanzionatoria che può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento. Deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 codice navigazione non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima. Invero, al riguardo, devono ritenersi valevoli i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, pur nel differente ambito degli abusi edilizi, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; la figura del “contravventore” (art. 54 cit.) comprende non solo di colui che risulta essere proprietario catastale della costruzione abusivamente edificata in zona demaniale, ma anche di chi abbia in concreto serbato un contegno antigiuridico ex art. 54 Cod.Nav. e finanche di chi ritrae un beneficio dalla disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio rende evidente come l’ordine di rimozione debba essere indirizzato nei confronti del soggetto che abbia serbato un contegno antigiuridico, determinando con un comportamento volontario l’occupazione di uno spazio demaniale; il che è da escludere allorché la collocazione tale contegno non sia il frutto di una scelta arbitraria del ricorrente, bensì di un evento calamitoso che configura una causa di forza maggiore
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- Urbanistica.Momento consumativo del reato di violazione di sigilli
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- Urbanistica.Applicazione sanzioni ex art. 95 TUE anche per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
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- Urbanistica.Delibera di acquisizione gratuita opera abusiva al patrimonio comunale e demolizione
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