Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4548 del 5 maggio 2023
Urbanistica.Pertinenze
La natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; sicché non può ritenersi meramente pertinenziale un abuso che presenta incontestate caratteristiche di rilevante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa
Corte di giustizia (Seconda Sezione) 25 maggio 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Progetti di riassetto urbano – Esame sulla base di soglie o criteri – Articolo 4, paragrafo 3 – Criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III – Articolo 11 – Accesso alla giustizia»
Cass. Sez. III n. 19971 del 11 maggio 2023 (UP 9 gen 2023)
Pres. Rosi Rel. Gentili Ric. Antonelli
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso
L'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La pesca abusiva e i delitti di inquinamento e disastro ambientale
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Campania (SA) Sez. II n. 127 del 3 maggio 2023
Urbanistica.Movimenti di terra pertinenti all’attività agricola
Il regime di esenzione dall’autorizzazione edilizia di cui all'art. 6, comma 1 lett. d) T.U.E., secondo cui sono “sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo” esclusivamente “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari” presupponel’esercizio, in corso di realizzazione, di un’attività agricola rispetto alla quale i movimenti terra, oggetto di comunicazione, si pongano in una relazione di stretta pertinenzialità (fattispecie in cui l’area di proprietà della società ricorrente, pur avendo una destinazione urbanistica agricola, non era, di fatto, utilizzata per scopi agricoli, in quanto sede di un’attività produttiva dismessa).
Cass. Sez. III n. 20282 del 12 maggio 2023 (UP 24 mar 2023)
Pres. Aceto Rel. Galanti Ric. Gramignano
Caccia e animali.Detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione.
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