Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4769 del 3 giugno 2025
Urbanistica.Silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo
Il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985 , unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo. Il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono. In ogni caso, il condono non può intendersi rilasciato nel caso in cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall' art. 35, comma 12, l. 47 del 1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall' art. 32 della citata legge 47/1985
Parere in sanatoria della soprintendenza, il T.A.R. nega il silenzio assenso (art. 17-bis l. n. 241/90) ma il Consiglio di Stato è di diverso avviso.
Nota a margine della sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, dell'11 giugno 2025, n. 4406
di Lorenzo Bruno MOLINARO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4831 del 3 giugno 2025
Ambiente in genere.Finalità della VIA
La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale). Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.
Cass. Sez. III n. 23466 del 24 giugno 2025 (CC 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Grassia
Urbanistica.Condono e acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del comune
Come si evince da una lettura sistematica, che tenga conto sia delle disposizioni in tema di acquisizione al patrimonio comunale sia del riferimento, nel comma 25 dell'art. 32 del d.l. 369/2003, al "proprietario", quale avente diritto, a seguito di condono, all'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere abusive sopra questa realizzate e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, deve ritenersi che tale diritto di revoca spetti, successivamente all'intervenuto condono, solo a colui che, al momento della domanda di condono medesima era ancora proprietario dell'opera abusiva, e come tale regolarmente, quindi, legittimato, al deposito dell'istanza di sanatoria. Così che, in tal caso, l'acquisizione al patrimonio dell'opera ancora abusiva e, quindi, non ancora sanata attraverso il condono poi susseguente, deve ritenersi maturata successivamente alla istanza medesima, regolarmente proposta, così coincidendo con una data successiva alla legittima domanda di sanatoria la maturazione dei novanta giorni dall'ordine di demolizione, senza alcun adempimento dello stesso.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4926 del 6 giugno 2025
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Le verifiche edilizie sono, quindi, effettuate nell’ambito del procedimento avviato dall’operatore richiedente; né diversa regola vale in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle relative opere accessorie, non rinvenendosi - nella normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 259/2003 né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza una regola in forza della quale possa affermarsi la sussistenza di un sistema non più unitario, ma diversificato a seconda delle caratteristiche dell’impianto e della sua maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. Omologhe considerazioni valgono in relazione all’indicazione dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, non prevista da alcuna disposizione di legge.
Cass. Sez. III n. 22632 del 17 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. PM in proc. Majid
Alimenti.Cattivo stato di conservazione
Il fine primario della normativa in materia di alimenti (il c.d. «bene-fine») è la tutela della «salute pubblica», in relazione al quale la violazione di cui all'articolo 5, lettera b), I. 283 del 1962 si pone come reato di pericolo presunto; essa si ottiene attraverso la tutela della «sicurezza alimentare» (c.d. «bene-mezzo», o bene «strumentale»), a presidio della quale è posta, a carico di coloro che intervengono professionalmente in tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e vendita), una serie di obblighi tali da garantire la sussistenza dei requisiti di igiene, in relazione al quale la violazione di cui sopra si pone come reato di danno. La presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione all'interno del complesso dell'esercizio commerciale viola l'affidamento» del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, cui corrisponde, sul versante del soggetto attivo del reato, una posizione di garanzia circa la sussistenza, in tutta la filiera alimentare, dei requisiti di igiene, e ciò indipendentemente dalla concreta messa in vendita dell'alimento.
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